Art. 292 c.p. — Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1930 al 28 marzo 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato e' punito con la reclusione da uno a tre anni.

[2]Agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale s'intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.

[3]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 28 marzo 2006

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art292 · fonte del testo

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