Art. 286 c.p. — Guerra civile
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[1]Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, e' punito con l'ergastolo.
[2]Se la guerra civile avviene, il colpevole e' punito con la morte.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1930 al 5 ottobre 1944
