Corte costituzionale

Ordinanza n. 208/1982

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/12/1982 · relatore Giuseppe Ferrari

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. da

277 a 282, 400 e da 415 a 432 del codice penale militare di pace; degli

artt. da 28 a 38 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022 (ordinamento

giudiziario militare) e dell'art. 286 del codice penale militare di

guerra (Tribunali militari di bordo), promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 dicembre 1977 della Corte di cassazione

sul ricorso proposto da Vedda Domenico, iscritta al n. 470 del registro

ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 3 del 3 gennaio 1979;

2) ordinanza emessa il 15 maggio 1979 dal Giudice istruttore del

Tribunale militare territoriale di Bari nel procedimento per indagini

preliminari a carico di militari ignoti, iscritta al n. 525 del

registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 251 del 12 settembre 1979;

3) ordinanza emessa il 10 dicembre 1980 dal Giudice istruttore del

Tribunale militare territoriale di Roma - Sezione autonoma di Cagliari

- nel procedimento penale a carico di Zara Pasquale, iscritta al n. 142

del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 151 del 3 giugno 1981.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1982 il Giudice

relatore Giuseppe Ferrari.

Ritenuto che la Corte di cassazione, sezioni unite penali, con

ordinanza in data 17 dicembre 1977, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 400 del codice penale militare di pace, nella parte in cui

prevede il ricorso straordinario alla Corte di cassazione avverso le

sentenze del Tribunale supremo militare solo allorché sia rigettato il

ricorso in annullamento proposto dall'imputato (o dal Procuratore

generale militare) e non anche quando sia dichiarata l'inammissibilità

del ricorso proposto contro una sentenza di condanna;

che i giudici istruttori dei Tribunali territoriali militari di

Bari e di Roma - sezione autonoma di Cagliari - con ordinanze emesse

rispettivamente il 15 maggio 1979 ed il 10 dicembre 1980, hanno

sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 277 a

282 e da 415 a 431 (il primo giudice anche dell'art. 432) del codice

penale militare di pace, da 28 a 38 del r.d. 9 settembre 1941, n. 1022

(ordinamento giudiziario militare), e, il primo dei due giudici

istruttori, anche dell'art. 286 del codice penale militare di guerra,

nella parte in cui contemplano i Tribunali militari di bordo, in

riferimento agli artt. 52, terzo comma, 101 e 112 della Costituzione.

Considerato che la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 286 del codice penale militare di guerra è manifestamente

inammissibile per assoluto difetto di rilevanza, stante

l'inapplicabilità della norma impugnata in un procedimento penale per

un reato militare che si assume commesso, come nella specie, in tempo

di pace;

che tutte le altre norme denunziate sono state abrogate con legge 7

maggio 1981, n. 180, recante "modifiche all'ordinamento giudiziario

militare di pace" (art. 16), la quale in particolare prevede la

ricorribilità in cassazione, secondo le norme del codice di procedura

penale, avverso i provvedimenti dei giudici militari (art. 6) e la

soppressione dei tribunali militari di bordo, le cui competenze sono

state trasferite ai Tribunali militari (art. 8);

che si impone, pertanto, la restituzione degli atti ai giudici a

quibus, affinché procedano a nuovo esame della rilevanza alla luce

della nuova disciplina introdotta con la citata legge n. 180 del 1981.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 286 del codice penale militare di

guerra, sollevata dal Giudice istruttore del Tribunale militare di Bari

con ordinanza in data 15 maggio 1979, in riferimento agli artt. 52,

terzo comma, 101 e 112 della Costituzione,

ordina la restituzione degli atti alla Corte di Cassazione (R.O. n.

470/1978) ed ai Giudici istruttori dei Tribunali territoriali militari

di Bari (R.O. n. 525/1979) e Roma (R.O. n. 142/1981) perché procedano

a nuovo esame della rilevanza alla luce della nuova disciplina

introdotta con la citata legge n. 180 del 1981.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:208 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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