Corte costituzionale

Sentenza n. 167/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/07/1971 · relatore Luigi Oggioni

Norme in gioco

citata

  • art. 27legge 27/1951
  • art. 25r.d.l. 2/1940

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge

3 gennaio 1951, n. 27 (modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907,

sul monopolio dei sali e dei tabacchi), dell'art. 33, ultimo comma, del

r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 (istituzione dell'i.g.e.), e dell'art. 27

del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 5 ottobre 1970 dal

tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Carnevali Elio ed

altri, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1970 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 324 del 23 dicembre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1971 il Giudice relatore

Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaello

Bronzini, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un procedimento penale a carico di Carnevali Elio ed

altri, imputati del reato di contrabbando di Kg. 2.404 di tabacco

lavorato estero, ai sensi degli artt. 148 della legge 25 settembre

1940, n. 1424; 73, 80 e 81 della legge 17 luglio 1942, n. 907,

modificati dagli artt. 1, 4 e 6 della legge 3 gennaio 1951, n. 27;

nonché dei reati di evasione dell'I.G.E. e del diritto compensativo

sulla importazione relativamente al quantitativo di tabacchi suddetti

ai sensi degli artt. 17 e 33 del r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, e 44

della legge 31 luglio 1954, n. 570, il tribunale di Pisa con ordinanza

5 ottobre 1970 ha sollevato questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, sul monopolio dei sali e

tabacchi, in quanto prevede una pena pecuniaria proporzionale alla

quantità di tabacco oggetto di contrabbando e non fissa un limite

massimo, e dell'art. 27 del codice penale nella parte in cui prevede

che le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.

Con la stessa ordinanza il tribunale ha altresì sollevato

questione di legittimità dell'art. 33, ultimo comma, del r.d.l. 9

gennaio 1940, n. 2, sulla istituzione dell'imposta generale

sull'entrata, in quanto fa dipendere il carattere delittuoso delle

violazioni ivi previste dalla connessione con altro delitto preveduto

dalla legge doganale.

Il tribunale osserva che la commisurazione della sanzione alla

quantità del tabacco oggetto del contrabbando costituirebbe un

meccanismo repressivo proporzionato ad un dato meramente quantitativo,

ed escluderebbe così la valutazione di ogni altro elemento e

specialmente della capacità criminale del reo, in violazione dei

principii della personalità e della umanità della pena, e comunque

consentirebbe che la misura della sanzione attinga valori iperbolici

tali da contraddire al fine rieducativo della pena oltre che alla

umanità della stessa, ponendosi in tal modo in contrasto con l'art.

27, primo e terzo comma, della Costituzione. Queste ultime censure

investirebbero anche l'art. 27 del codice penale.

Inoltre, l'art. 33 impugnato, disponendo che le violazioni dei

precetti contenuti in quel provvedimento legislativo sono da

considerarsi delitti "quando sono connesse ad una corrispondente

violazione di legge doganale avente carattere di delitto" si porrebbe,

per l'ampiezza del concetto di connessione cui farebbe riferimento, in

contrasto con i criteri della tassatività della legge penale e della

certezza del diritto, eludendo l'esigenza di una rigida prefigurazione

della fattispecie criminosa, in violazione dell'art. 25, secondo comma,

della Costituzione e giungendo a dare rilievo anche ad una mera

connessione soggettiva ed occasionale, senza escludere nemmeno

l'ipotesi in cui il reato doganale sia, ad esempio, successivo alla

violazione finanziaria, e attribuisca così ex post alla medesima

natura di delitto.

La genericità e l'ampiezza del riferimento finirebbero poi col

comprendere anche il caso della connessione con reati doganali commessi

da un terzo, per cui l'imputato diverrebbe passibile di sanzione penale

per fatto altrui, il che urterebbe contro il principio della

personalità della pena, di cui all'articolo 27, primo comma, della

Costituzione.

L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in rappresentanza e difesa

del Presidente del Consiglio e del Ministro delle finanze, obbietta

anzitutto che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 27, primo

comma, della Costituzione affermerebbe esclusivamente il principio che

ciascuno deve portare la pena solo delle proprie colpe, e non

imporrebbe quindi al legislatore di determinare la pena fra un massimo

e un minimo.

Anche il principio della rieducatività ed umanità della pena di

cui all'art. 27, terzo comma, della Costituzione, sarebbe nella specie

ininfluente, poiché esso atterrebbe ai modi di esecuzione della pena e

non già ai criteri di determinazione, in astratto e in concreto, della

sanzione.

Circa l'interpretazione dell'art. 33 impugnato prospettata dal

giudice a quo l'Avvocatura osserva poi che essa rifletterebbe una

troppo lata accezione del concetto di connessione ivi contemplato, ed

afferma che la sua applicabilità va circoscritta solo alle ipotesi in

cui tra la violazione delle leggi sull'i.g.e. e la corrispondente

violazione della legge doganale sussistano sia un rapporto di

causalità materiale sia un rapporto di causalità psichica, così che

si evidenzierebbe un adeguato coefficiente di colpevolezza del

trasgressore al riguardo, in armonia con i principi della tassatività

e della personalità della legge penale.

Chiede pertanto dichiararsi la questione manifestamente infondata. Considerato in diritto :

1. - La prima questione sottoposta alla Corte riguarda la pena

pecuniaria proporzionale alla quantità di tabacco oggetto del

contrabbando, prevista dall'art. 1 della legge 3 gennaio 1951, n. 27,

che, per la sua rigidezza e per la mancanza di un limite massimo,

contrasterebbe con i principi della personalità, della umanità e

della rieducatività della pena sanciti dall'art. 27, commi primo e

terzo, della Costituzione.

Si deve, anzitutto, rilevare, al riguardo, che la norma impugnata

prevede l'irrogazione della multa da lire 30.000 a lire 90.000 per ogni

Kg. di tabacco lavorato e da lire 25.000 a lire 80.000 per Kg. di

tabacco greggio, il che consente indubbiamente al giudice un certo

adeguamento della pena alle circostanze oggettive e soggettive del

reato. Ond'è che la censura appare riferita ad elementi in parte

inesatti.

Comunque, questa Corte ha già riconosciuto che la pena pecuniaria

commisurata al valore del bene oggetto della tutela penale vuole

rapportare la sanzione alla gravità del reato ed è compatibile con il

principio di legalità, senza che a tale sistema Si oppongano precetti

costituzionali (sent. 15 del 1962): e, più specificamente, che il

primo comma dell'art. 27 della Costituzione sancisce il divieto di fare

valere la responsabilità penale per fatto altrui, ma non impone al

legislatore di determinare la pena fra un massimo ed un minimo, mentre

l'emenda del reo non può riuscire compromessa per la sola circostanza

del carattere di rigidezza della pena (sent. 67 del 1963): la misura

della quale è rimessa, comunque, alla valutazione discrezionale del

legislatore, per cui, sotto questo profilo, sfugge al controllo di

legittimità l'indagine sulla sua efficacia rieducativa (sent. 22 del

1971).

Poiché non sussistono ragioni per adottare soluzioni diverse, sono

da dichiararsi infondate le questioni in esame, anche per quanto

riguarda, in particolare, il profilo della lamentata violazione del

principio della umanità della pena che deriverebbe, secondo il giudice

a quo, dalla misura cui potrebbe in ipotesi giungere la sanzione in

base al descritto meccanismo, il quale, in definitiva, si riferisce ad

una pena che resta nell'ambito di quelle generalmente previste

dall'ordinamento, indubbiamente compatibili, come tali, con l'esigenza

di umanità affermata dalla Carta costituzionale.

Le considerazioni sopra esposte valgono anche in relazione alle

questioni sollevate contro l'art. 27 del codice penale, che vanno

perciò parimenti dichiarate infondate.

2. - L'altra questione sollevata nell'ordinanza di rinvio nei

confronti dell'art. 33, ultimo comma, del r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2,

poggia sostanzialmente sulla interpretazione di tale disposizione

fornita dal giudice a quo, secondo cui la connessione con reati

doganali, per effetto della quale, le violazioni alla legge istitutiva

dell'i.g.e. sono da considerarsi delitti, si estenderebbe anche ai casi

di mera connessione soggettiva od occasionale.

Ritiene tuttavia la Corte che questa opinione sia da respingere. Ed

invero la norma impugnata dispone che le violazioni del decreto

istitutivo dell'i.g.e. sono considerate delitto quando sono connesse

con "corrispondenti" violazioni della legge doganale aventi carattere

di delitto. Il termine "corrispondenti", che il legislatore ha usato

per delineare la fattispecie legale presa in considerazione, presuppone

l'esistenza di un nesso obbiettivo, di un legame intrinseco fra i

reati; si riferisce, cioè, ai casi di connessione che si verificano

quando è riscontrabile fra i reati una relazione che emana dalla

stessa condotta del reo e si traduce in un vincolo, più o meno intimo,

che li unisce sul piano sostanziale, e non meramente formale.

Questa interpretazione è suffragata dalla "ratio" della norma la

quale, poiché mira ad apprestare una più efficace tutela penale

contro determinate ipotesi di illecito, evidentemente le considera

provviste di un maggiore grado di pericolosità, attribuzione questa

che mal si adatterebbe ad ipotesi di reati connessi solo esteriormente.

Pertanto, in applicazione della norma impugnata, il reo viene

punito in relazione ad una condotta illecita che è, indubbiamente, a

lui direttamente riferibile.

La norma impugnata, in conclusione, lungi dall'eludere la rigida

prefigurazione della fattispecie criminosa, statuisce una disciplina

punitiva in vista di comportamenti sufficientemente determinati e

direttamente riferibili al reo, e non si pone quindi in contrasto né

con il principio di legalità in materia penale, il quale tende appunto

a garantire il fondamento legale della potestà punitiva del giudice,

né col principio della personalità della pena, secondo cui nessuno

deve subire la pena per fatti non propri.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 1 della legge 3 gennaio 1951, n. 27, sul monopolio dei sali

e dei tabacchi, e 27 del codice penale, sollevata, in riferimento

all'art. 27, commi primo e terzo, della Costituzione, con ordinanza del

tribunale di Pisa del 5 ottobre 1970;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 33, ultimo comma, del r.d.l. 9 gennaio 1940, n. 2, sulla

istituzione della imposta generale sull'entrata, sollevata con la

predetta ordinanza in riferimento agli artt. 25, comma secondo, e 27,

comma primo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:167 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari