Art. 92 codice privacy — Cartelle cliniche

Nei casi in cui ((strutture, pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie)) redigono e conservano una cartella clinica in conformita' alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilita' dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta e' giustificata dalla documentata necessita':

  • a)((di esercitare)) o difendere un diritto in sede giudiziaria ((, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento,)) di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale ((...));
  • b)di tutelare, in conformita' alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale ((...)).

Testo vigente dal 19 settembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018. 16 parole tolte, 19 parole aggiunte in 3 capoversi.

Nei casi in cui tolto: organismi sanitari pubblici e privati aggiunto: strutture, pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie redigono e conservano una cartella clinica in conformita' alla disciplina applicabile, sono adottati …

a) di tolto: far valere aggiunto: esercitare o difendere un diritto in sede giudiziariaaggiunto: , ai sensi dell'articolo tolto: 26, comma 4, lettera c), aggiunto: 9, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento, di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale tolto: e inviolabileaggiunto: ...;

… consistente in un diritto della personalita' o in un altro diritto o liberta' fondamentale tolto: e inviolabileaggiunto: ....

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art92 · fonte del testo

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