Art. 77 codice privacy — Modalità particolari

Le disposizioni del presente titolo individuano modalita' particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:

  • a)per informare l'interessato ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;
  • b)per il trattamento dei dati personali. Le modalita' di cui al comma 1 sono applicabili:
  • a)dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie;
  • b)dai soggetti pubblici indicati all'articolo 80.

Testo vigente dal 19 settembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018. 62 parole tolte, 33 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Il presente capo individua modalita' semplificateaggiunto: Le disposizioni del presente titolo individuano modalita' particolari utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:

a) per informare l'interessato tolto: relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4 aggiunto: ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;

b) per tolto: manifestare il consenso al aggiunto: il trattamento dei dati personali tolto: nei casi in cui cio' e' richiesto ai sensi dell'articolo 76;

tolto: c) per il trattamento dei dati personali. Le modalita' tolto: semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:

a) tolto: dagli organismi sanitari pubblici;

tolto: b) dagli altri organismi privati aggiunto: dalle strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e dagli esercenti le professioni sanitarie;

tolto: c) dagli altriaggiunto: b) dai soggetti pubblici indicati tolto: nell'articolo aggiunto: all'articolo 80.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art77 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari