Art. 79 codice privacy — Informazioni da parte di strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

(( Le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono avvalersi delle modalita' particolari di cui all'articolo 78 in riferimento ad una pluralita' di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unita' della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente identificate. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta ((informazione)) con modalita' uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unita' che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato. 39 Le modalita' ((particolari di cui all'articolo 78)) possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalita' ((particolari)) possono essere utilizzate per piu' trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all'articolo 80.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

39

Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera e)) che "al comma 2, le parole «l'organismo e le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura o le sue articolazioni»".

Testo vigente dal 19 settembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018. 40 parole tolte, 32 parole aggiunte.

tolto: Gli organismi sanitari pubblici e privatiaggiunto: Le strutture pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie possono avvalersi delle modalita' tolto: semplificate relative all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 aggiunto: particolari di cui all'articolo 78 in riferimento ad una pluralita' di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unita' tolto: dello stesso organismo o di piu' strutture aggiunto: della stessa struttura o di sue articolazioni ospedaliere o territoriali specificamente tolto: identificati aggiunto: identificate. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta tolto: informativa e il consenso aggiunto: informazione con modalita' uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di altri reparti ed unita' che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo interessato. Le modalita' tolto: semplificate di cui agli articoli 78 e 81 aggiunto: particolari di cui all'articolo 78 possono essere utilizzate in modo omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti … sanitarie. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalita' tolto: semplificate aggiunto: particolari possono essere utilizzate per piu' trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all'articolo 80.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

    Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto (con l'art. 6, comma 1, lettera e)) che "al comma 2, le parole «l'organismo e le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura o le sue articolazioni»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art79 · fonte del testo

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