Art. 78 codice privacy — Informazioni del medico di medicina generale o del pediatra

Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati ((negli articoli 13 e 14 del Regolamento)). ((Le informazioni possono essere fornite)) per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attivita' di ((diagnosi, assistenza e terapia sanitaria)), svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi e' informato in quanto effettuate nel suo interesse. (( Le informazioni possono riguardare, altresi', dati personali eventualmente raccolti presso terzi e sono fornite preferibilmente per iscritto. )) ((Le informazioni)), se non e' diversamente specificato dal medico o dal pediatra, ((riguardano)) anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta, che:

  • a)sostituisce temporaneamente il medico o il pediatra;
  • b)fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
  • c)puo' trattare lecitamente i dati nell'ambito di un'attivita' professionale prestata in forma associata;
  • d)fornisce farmaci prescritti;
  • e)comunica dati personali al medico o pediatra in conformita' alla disciplina applicabile. ((Le informazioni rese)) ai sensi del presente articolo ((evidenziano)) analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita' dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:
  • a)((per fini di ricerca scientifica anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche, in conformita' alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, e' manifestato liberamente;))
  • b)nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
  • c)per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronica.
  • c-bis)((ai fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
  • c-ter)ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.))

Testo vigente dal 19 settembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018. 65 parole tolte, 100 parole aggiunte in 6 capoversi.

Il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente comprensibili gli elementi indicati tolto: nell'articolo 13, comma 1. L'informativa puo' essere fornita aggiunto: negli articoli 13 e 14 del Regolamento. Le informazioni possono essere fornite per il complessivo trattamento dei dati personali necessario per attivita' di tolto: prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione aggiunto: diagnosi, assistenza e terapia sanitaria, svolte dal medico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumita' fisica dell'interessato, su richiesta dello stesso o di cui questi e' informato in quanto effettuate nel suo interesse. tolto: L'informativa puo' aggiunto: Le informazioni possono riguardare, altresi', dati personali eventualmente raccolti presso terzitolto: , ed e' fornita aggiunto: e sono fornite preferibilmente per iscrittotolto: , anche attraverso carte tascabili con eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento. L'informativaaggiunto: . Le informazioni, se non e' diversamente specificato dal medico o dal pediatra, tolto: riguarda aggiunto: riguardano anche il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicina …

e) comunica dati personali al medico o pediatra in conformita' alla disciplina applicabile. tolto: L'informativa resa aggiunto: Le informazioni rese ai sensi del presente articolo tolto: evidenzia aggiunto: evidenziano analiticamente eventuali trattamenti di dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la dignita' dell'interessato, in particolare in caso di trattamenti effettuati:

a) per tolto: scopi scientifici, anche aggiunto: fini di ricerca scientifica tolto: e di sperimentazione clinica controllata di medicinali aggiunto: anche nell'ambito di sperimentazioni cliniche, in conformita' alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare evidenza che il consenso, ove richiesto, e' manifestato liberamente;

c) per fornire altri beni o servizi all'interessato attraverso una rete di comunicazione elettronicaaggiunto: .

aggiunto: c-bis) ai fini dell'implementazione del fascicolo sanitario elettronico di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

aggiunto: c-ter) ai fini dei sistemi di sorveglianza e dei registri di cui all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art78 · fonte del testo

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