Art. 9 codice privacy — Modalità di esercizio

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La richiesta rivolta al titolare o al responsabile puo' essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante puo' individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiesta puo' essere formulata anche oralmente e in tal caso e' annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile. Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato puo' conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato puo', altresi', farsi assistere da una persona di fiducia. I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. L'identita' dell'interessato e' verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato e' una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta e' avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti. La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e' formulata liberamente e senza costrizioni e puo' essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni.

Testo in vigore dal 29 luglio 2003 al 28 dicembre 2011

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