Art. 5 codice privacy (Allegato A.5 Codice di deontologia per i sistemi informativi) — Informativa

((1. Al momento della raccolta dei dati personali relativi a richieste/rapporti di credito, il partecipante informa l'interessato ai sensi dell'art. 13 del Codice anche con riguardo al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito di un sistema di informazioni creditizie. 2. L'informativa di cui al comma 1 reca in modo chiaro e preciso, nell'ambito della descrizione delle finalita' e delle modalita' del trattamento, nonche' degli altri elementi di cui all'art. 13 del Codice, le seguenti indicazioni:

  • a)estremi identificativi dei sistemi di informazioni creditizie cui sono comunicati i dati personali e dei rispettivi gestori;
  • b)categorie di partecipanti che vi accedono;
  • c)tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie cui sono comunicati;
  • d)modalita' di organizzazione, raffronto ed elaborazione dei dati, nonche' eventuale uso di tecniche o sistemi automatizzati di credit scoring;
  • e)modalita' per l'esercizio da parte degli interessati dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice. 3. L'informativa di cui al comma 2 e' fornita agli interessati per iscritto secondo il modello allegato alla deliberazione che verifica la conformita' del presente codice e, se inserita in un modulo utilizzato dal partecipante, e' adeguatamente evidenziata e collocata in modo autonomo ed unitario, in parti o riquadri distinti da quelli relativi ad eventuali altre finalita' del trattamento effettuato dal medesimo partecipante. 4. L'informativa dovuta per effetto di eventuali aggiornamenti o modifiche relativi alle indicazioni rese ai sensi del comma 2, anche in caso di cambiamento della denominazione e della sede del gestore, e' fornita attraverso comunicazioni periodiche, nonche' su uno o piu' siti Internet e a richiesta degli interessati. 5. Ad integrazione dell'informativa resa dai partecipanti singolarmente ad ogni interessato, il gestore fornisce un'informativa piu' dettagliata attraverso modalita' ulteriori di diffusione delle informazioni al pubblico, anche mediante strumenti telematici. 6. Quando la richiesta di credito non e' accolta, il partecipante comunica all'interessato se, per istruire la richiesta di credito, ha consultato dati personali relativi ad informazioni creditizie di tipo negativo in uno o piu' sistemi, indicandogli gli estremi identificativi del sistema da cui sono state rilevate tali informazioni e del relativo gestore. 7. Il partecipante fornisce all'interessato le altre notizie di cui agli articoli 9, comma 1, lettera d), e 10, comma 1, lettera c))).

Testo vigente dal 1 gennaio 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~allegato-a-5-codice-di-deontologia-per-i-sistemi-informativi-art5 · fonte del testo

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