Art. 139 codice privacy — Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018. Leggi il testo vigente →

Il Garante promuove ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice puo' anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo 13. Nella fase di formazione del codice, ovvero successivamente, il Garante, in cooperazione con il Consiglio, prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che il Consiglio e' tenuto a recepire. Il codice o le modificazioni od integrazioni al codice di deontologia che non sono adottati dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione. Il codice e le disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia, il Garante puo' vietare il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c).

Testo in vigore dal 29 luglio 2003 al 19 settembre 2018

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 139 codice privacy, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 34224/2025

    27 dicembre 2025

    In tema di trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 137 del d.lgs. n. 196 del 2003, è rilevante non solo il trattamento avvenuto nell'esercizio dell'attività giornalistica, ma anche quello finalizzato alla libera manifestazione del pensiero, pur se attuato mediante la pubblicazione e diffusione sul profilo personale di un social network accessibile a un numero indefinito di persone, con riferimento al quale costituisce condizione essenziale di liceità e correttezza il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche ex art. 139, comma 1, del predetto d.lgs. (pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 101 del 2018), tra cui l'art. 7, posto a tutela dei minori, e la Carta di Treviso ivi richiamata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva escluso l'applicabilità degli artt. 136 e 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 in relazione alla pubblicazione, sul profilo Facebook personale del Sindaco, di immagini e video idonei a rendere identificabili anche soggetti minori).

    Art. 139 codice privacy · Art. 137 codice privacy

    Rassegna di dicembre 2025, p. 50 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 20387/2025

    21 luglio 2025

    Il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività giornalistica, anche senza il consenso dell'interessato, è consentito nel rispetto dell'art. 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 - da valutarsi con specifico riferimento alle regole deontologiche contenute nel d.m. attuativo del 31 gennaio 2019, in particolare agli artt. 6, 8 e 12 -, con la conseguenza che la pubblicazione di immagini di persone con il logo "Polizia", a corredo di un articolo di cronaca giudiziaria, non può essere, di per sé, equiparata ad un'attività di "fotosegnalamento", che si caratterizza, invece, per essere una foto di fronte, di profilo e recante numero di matricola e i dati biometrici dell'interessato.

    Art. 139 codice privacy · Art. 136 codice privacy · Art. 137 codice privacy · Art. 21 cost.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, pp. 69, 70 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art139 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari