Art. 128 codice privacy — Trasferimento automatico della chiamata

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 2003 al 1 giugno 2012. Leggi il testo vigente →

Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta le misure necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.

Testo in vigore dal 29 luglio 2003 al 1 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art128 · fonte del testo

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