Art. 124 codice privacy — Fatturazione dettagliata

L'((contraente)) ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare, alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato, al tipo di numerazione, alla localita', alla durata e al numero di scatti addebitati per ciascuna conversazione. Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico e' tenuto ad abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi da qualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il pagamento di modalita' alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate. Nella documentazione inviata all'((contraente)) relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, ne' le comunicazioni necessarie per attivare le modalita' alternative alla fatturazione. Nella fatturazione all'((contraente)) non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, l'((contraente)) puo' richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione. Il Garante, accertata l'effettiva disponibilita' delle modalita' di cui al comma 2, puo' autorizzare il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.

Testo vigente dal 1 giugno 2012

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 giugno 2012

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 2003 al 1 giugno 2012. 4 parole tolte, 4 parole aggiunte.

tolto: L'abbonatoaggiunto: L'contraente ha diritto di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di … impersonali, quali carte di credito o di debito o carte prepagate. Nella documentazione inviata tolto: all'abbonato aggiunto: all'contraente relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, ne' le comunicazioni necessarie per attivare le modalita' alternative alla fatturazione. Nella fatturazione tolto: all'abbonato aggiunto: all'contraente non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati. Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati, tolto: l'abbonato aggiunto: l'contraente puo' richiedere la comunicazione dei numeri completi delle comunicazioni in questione. Il Garante, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art124 · fonte del testo

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