Art. 129 codice privacy — Elenchi dei contraenti

Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 4, e in conformita' alla normativa dell'Unione europea, le modalita' di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalita' per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per finalita' di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonche' per le finalita' di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento, in base al principio della massima semplificazione delle modalita' di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonche' in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.

Testo vigente dal 19 settembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 2012 al 19 settembre 2018. 27 parole tolte, 36 parole aggiunte.

Il Garante individua con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma tolto: 3 aggiunto: 4, e in conformita' alla normativa tolto: comunitaria aggiunto: dell'Unione europea, le modalita' di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi tolto: agli abbonati aggiunto: ai contraenti negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblicotolto: , anche in riferimento ai dati gia' raccolti prima della data di entrata in vigore del presente codice. Il provvedimento di cui al comma 1 individua idonee modalita' per la manifestazione del consenso all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati per aggiunto: finalita' di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale nonche' per le finalita' di cui all'articolo tolto: 7, comma 4, lettera b) aggiunto: 21, paragrafo 2, del Regolamento, in base al principio della massima semplificazione delle modalita' di inclusione negli elenchi a fini di mera ricerca tolto: dell'contraente aggiunto: del contraente per comunicazioni interpersonali, e del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini, nonche' in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196~art129 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari