Art. 743 c.p.p. — Deliberazione della corte di appello

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 2017. Leggi il testo vigente →

La domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della liberta' personale non e' ammessa senza previa deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il ministro di grazia e giustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinche' promuova il procedimento davanti alla corte di appello. La corte delibera con sentenza, osservate le forme previste dall'articolo 127. Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso deve essere prestato davanti all'autorita' giudiziaria italiana. Se il condannato si trova all'estero, il consenso puo' essere prestato davanti all'autorita' consolare italiana ovvero davanti all'autorita' giudiziaria dello stato estero. La sentenza e' soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello e dell'interessato.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art743 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari