Codice di procedura penale

Art. 737 c.p.p. — Sequestro

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 29 agosto 1993. Leggi il testo vigente →

Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una confisca puo' ordinare il sequestro delle cose assoggettabili a confisca. Se la corte non accoglie la richiesta, contro la relativa ordinanza puo' essere proposto ricorso per cassazione da parte del procuratore generale. Contro l'ordinanza che dispone il sequestro puo' essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge da parte dell'interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano il sequestro preventivo.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 29 agosto 1993

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art737 · fonte del testo

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