Art. 720 c.p.p. — Domanda di estradizione

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Il ministro di grazia e giustizia e' competente a domandare a uno stato estero l'estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della liberta' personale. A tal fine il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto si procede o e' stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al ministro di grazia e giustizia, trasmettendogli gli atti e i documenti necessari. L'estradizione puo' essere domandata di propria iniziativa dal ministro di grazia e giustizia. Il ministro di grazia e giustizia puo' decidere di non presentare la domanda di estradizione o di differirne la presentazione dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria richiedente. Il ministro di grazia e giustizia e' competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo stato estero per concedere l'estradizione, purche' non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. L'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto delle condizioni accettate. Il ministro di grazia e giustizia puo' disporre, al fine di estradizione, le ricerche all'estero dell'imputato o del condannato e domandarne l'arresto provvisorio.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 31 ottobre 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art720 · fonte del testo

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