Corte costituzionale

Sentenza n. 286/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/06/1993 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 669, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 29 ottobre 1992 dalla Corte di assise di appello di Cagliari nel

procedimento di esecuzione promosso da Isa Giuliano, iscritta al n.

33 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 24 maggio 1990, la Corte di assise di

appello di Cagliari, in esito al procedimento di esecuzione promosso

da Isa Giuliano, già condannato dalla detta Corte alle pene di anni

5, mesi 6 di reclusione e lire 1.000.000 di multa, rigettava la

richiesta volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 671 del codice di

procedura penale, il riconoscimento della continuazione rispetto ad

ulteriori fatti per cui l'Isa ebbe a subire altre undici condanne,

dieci delle quali comprese nel provvedimento di cumulo emesso dal

Procuratore Generale presso la Corte di appello di Milano il 25

maggio 1987, e l'ultima pronunciata dalla Corte di assise di appello

di Cagliari il 14 febbraio 1989.

Il ricorso proposto avverso la detta ordinanza veniva rigettato

dalla Corte di cassazione con sentenza del 5 febbraio 1991.

In pendenza di tale ricorso, l'Isa proponeva una nuova richiesta

di applicazione della continuazione, limitandola ai reati di cui al

provvedimento di cumulo del Procuratore Generale di Milano, "tacendo

non solo che nel frattempo era divenuta esecutiva una nuova condanna

di altro giudice" (quella 14 febbraio 1989 della Corte di assise di

appello di Cagliari), ma anche che analoga richiesta era già stata

respinta dalla Corte cagliaritana.

Con ordinanza del 23 novembre 1990, la Corte di assise di appello

di Milano accoglieva la nuova richiesta, determinando la pena

complessiva per il reato continuato in anni nove di reclusione.

L'interessato domandava, quindi, al Procuratore Generale di

Cagliari un nuovo provvedimento di unificazione della pena affinché

la carcerazione sofferta in eccedenza fosse detratta dalla pena

irrogata dalla Corte di assise di appello di Cagliari.

Quest'ultima Corte, investita quale giudice dell'esecuzione,

dichiarava non applicabile l'ordinanza della Corte milanese.

La Corte di cassazione, nuovamente adi'ta dall'Isa, con sentenza

26 marzo 1992, annullava l'ordinanza impugnata in quanto "la

manifesta e oggettiva illegalità del provvedimento è coperta dal

formale passaggio in giudicato di esso".

All'udienza, fissata per la trattazione del procedimento di

esecuzione in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, il

Procuratore Generale eccepiva l'illegittimità, in riferimento agli

artt. 3, 25 e 101, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 669,

primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede che, nel caso di contrasto fra giudicati, debba essere

eseguito quello derivante dalla decisione del "giudice naturale,

anche se meno favorevole al reo".

Con ordinanza del 29 ottobre 1992 la Corte di assise di appello di

Cagliari accoglieva la proposta eccezione e, sospeso il giudizio in

corso, rimetteva gli atti a questa Corte.

2. - In punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che, avendo

la Corte di cassazione rinviato la procedura esecutiva per nuovo

esame, ha già stabilito che nel caso di specie dovrebbe ricevere

applicazione la norma denunciata.

3. - In punto di non manifesta infondatezza, con riferimento al

dedotto contrasto con l'art. 25 della Costituzione il giudice

rimettente osserva che la ratio del parametro invocato è da

individuare nell'esigenza, più volte ribadita dalla Corte

costituzionale, di garantire la certezza del giudice che dovrà

giudicare un dato processo, senza che ciò possa dipendere da

valutazioni non suscettibili di sindacato (v. sentenze n. 122/1963 e

n. 130/1963); un principio applicabile anche al processo esecutivo,

trattandosi di una fase assistita dalle garanzie giurisdizionali, con

enucleazione di precisi principi concernenti la precostituzione del

giudice. La formazione del giudicato non impedisce, infatti,

l'emersione del precetto dell'art. 25, primo comma, della

Costituzione, profilandosi una situazione di contrasto attuale tra

pronunce entrambe definitive. Il fatto che la legge preveda - per il

mancato funzionamento del rimedio previsto dall'art. 649 - che debba

essere eseguito il provvedimento più favorevole al condannato, previa revoca di quello meno favorevole, ha sacrificato il detto

principio ad una regola non costituzionalizzata come quella del favor

rei; per di più, anche quando uno dei due giudicati provenga da

giudice non competente. Così da pervenire ad una soluzione aberrante

consentendosi al condannato "di trarre vantaggio da un espediente

contra legem, quale quello di adire, dopo una pronuncia sfavorevole

del giudice competente, altri giudici, prospettando a questi una

situazione diversa dalla realtà ed idonea astrattamente ad

incardinare la loro competenza".

Donde il contrasto anche con i princi'pi di ragionevolezza, insito

nell'art. 3 della Costituzione, e della soggezione del giudice

soltanto alla legge di cui all'art. 101, secondo comma, della

Costituzione stessa, imponendosi al giudice di conformare il suo

convincimento alla pronuncia di un giudice incompetente pur in

presenza di altra pronuncia proveniente da altro giudice legalmente

investito della questione.

4. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7, prima serie speciale, del

10 febbraio 1993.

5. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo "dichiararsi la questione inammissibile o

infondata".

Non pertinente sarebbe il richiamo ai principi di ragionevolezza e

della sottoposizione del giudice alla legge: il criterio dettato del

legislatore - anche se ipoteticamente discutibile sul piano del

merito - non è privo di razionalità, per l'applicazione del

principio del favor rei alla base di esso, mentre il giudice,

nell'applicare la norma denunciata, resta comunque sottoposto alla

legge.

Altrettanto fuori di luogo sarebbe evocare il principio del

giudice naturale, risultando individuato - come tale - il giudice

dell'esecuzione in base a criteri obiettivi e predeterminati. Che poi

si debba dare esecuzione a una pronuncia di un giudice diverso da

quello che sarebbe stato competente in sede di cognizione è

circostanza del tutto irrilevante, occorrendo, nella fase esecutiva,

soltanto individuare un criterio idoneo ad eliminare il contrasto fra

due decisioni dotate di pari efficacia ed ugualmente incensurabili. Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo dubita, in riferimento agli artt. 3, 25,

primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, della

legittimità dell'art. 669, primo comma, del codice di procedura

penale, "nella parte in cui, stabilendo che "se più sentenze di

condanna sono state pronunciate contro la stessa persona per il

medesimo fatto, il giudice ordina la esecuzione della sentenza con

cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre", non

prevede che se tra i provvedimenti in contrasto uno sia stato

accertato essere stato emesso da giudice diverso da quello naturale,

esso non debba essere eseguito anche se più favorevole".

Il rimettente era stato chiamato ad ottemperare al decisum della

Corte di cassazione che aveva annullato l'ordinanza pronunciata

all'esito della procedura esecutiva dalla stessa Corte di assise di

appello di Cagliari, richiesta dall'interessato di dare esecuzione

all'ordinanza della Corte di assise di appello di Milano con la quale

era stata applicata la continuazione relativamente ai reati

risultanti da sette sentenze di condanna. Ma, poiché tale ordinanza

era stata adottata "da Giudice sfornito di ogni potere decisorio", in

quanto, tra l'altro, la stessa richiesta era stata già delibata

negativamente, con decisione irrevocabile, dalla Corte di assise di

appello di Cagliari, la quale, ai sensi dell'art. 671 del codice di

procedura penale, era da ritenere - in quanto giudice che aveva, a

sua volta, pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile per ultima -

l'unico giudice competente a decidere sulla richiesta stessa, aveva

dichiarato "improduttiva di effetti" la pronuncia della Corte

milanese. Ormai vincolato dalla sentenza della Corte di cassazione,

il rimettente ha sollevato la predetta questione così da impedire -

di qui la rilevanza della questione stessa - l'esecuzione di un

provvedimento pronunciato da giudice "diverso da quello naturale".

2. - La questione è inammissibile.

Le censure prospettate si ricollegano alle statuizioni della Corte

di cassazione che, nell'annullare con rinvio l'ordinanza reiettiva

della richiesta di unificazione della pena, ha ritenuto nella specie

susssistente una pluralità di provvedimenti formalmente irrevocabili

sul medesimo oggetto e resi nei confronti della stessa persona

pronunciati dal giudice dell'esecuzione; quindi, di un "caso analogo"

a quello corrispondente al contrasto di giudicati, risolubile

attraverso l'applicazione dell'art. 669, primo comma, del codice di

procedura penale. Con la conseguenza che, di fronte a due

contrapposte decisioni emesse in executivis - pur con coincidenza

solo parziale dei rispettivi contenuti - dovrebbe incondizionatamente

operare il principio della "esecuzione della sentenza con cui si

pronuncia la condanna meno grave", secondo quanto dispone la norma di

cui ora viene contestata la legittimità.

Ma è già il presupposto da cui muove l'ordinanza di rimessione,

e che condiziona il succedersi delle doglianze, con inevitabili

riverberi sulla stessa pertinenza dei parametri invocati, a rivelarsi

non sufficientemente valutato. Esso postula, infatti, una assoluta

identificazione, quanto all'operatività del principio ne bis in

idem, pure nell'area del procedimento esecutivo, fra pronunce positive (di accoglimento) e pronunce negative (di rigetto). Tale

identificazione è da ritenere però non del tutto correttamente

prospettata perché il secondo tipo di pronuncia è comunque resa

sempre rebus sic stantibus, finché non vengano prospettati o

elementi nuovi o elementi di cui comunque non abbia tenuto conto la

statuizione di rigetto, mentre solo la prima risulta in grado di

divenire irrevocabile nei confronti del condannato. Un regime che è

ora esplicitato dall'art. 666, secondo comma, del codice di procedura

penale, che, relativamente "all'interessato", prescrive talune

rigorose preclusioni all'ammissibilità della richiesta in

executivis, ma che già preesisteva nel regime del codice abrogato

(cfr. art. 579 del codice di procedura penale del 1930). Con

riguardo, poi, all'applicazione della continuazione nel procedimento

esecutivo - a cui la Corte deve limitare il suo esame per ragioni

connesse alla rilevanza - e che costituisce un novum del codice di

procedura penale del 1988, il detto principio opera per definizione.

Infatti pur restando il giudice - nella specifica materia - vincolato

alle statuizioni della sentenza pronunciata in sede di cognizione

nell'ipotesi in cui questa abbia escluso la sussistenza delle

condizioni indicate nell'art. 81, secondo comma, del codice penale

(ed in particolare l'identità del disegno criminoso), rappresentando

il reato continuato diretta conseguenza del favor rei, solo la

statuizione positiva non è assoggettata all'applicazione della

regola della decisione resa rebus sic stantibus. Con la conseguenza

che, in tanto può profilarsi, nel coesistere di due pronunce, una

situazione corrispondente a quella prospettata dal giudice a quo, in

quanto ci si trovi di fronte a statuizioni di accoglimento della

richiesta avanzata a norma dell'art. 671 del codice di procedura

penale.

3. - Da tutto ciò consegue che manca la stessa condizione per

ravvisare la dedotta compromissione dei parametri costituzionali

invocati, tra l'altro, con riferimento a quello su cui risultano

incentrate le più articolate argomentazioni, scaturente da una non

convincente giustapposizione, nel quadro dell'art. 25, primo comma,

della Costituzione, tra la nozione di giudice naturale e la nozione

di giudice competente.

Al contrario, proprio il presupposto da cui muove l'ordinanza di

rimessione conduce ad escludere che con essa sia stata effettivamente

proposta una questione di legittimità costituzionale.

Le cadenze dei vari provvedimenti di cumulo comprovano, infatti,

come delle regole disciplinanti la competenza in sede esecutiva sia

stato fatto un cattivo uso da parte del giudice che ha pronunciato

l'ordinanza di applicazione della disciplina del reato continuato e

la cui statuizione ha provocato l'annullamento del provvedimento

reiettivo della richiesta di unificazione della pena.

L'omesso accertamento da parte di tale giudice della competenza a

decidere sulla richiesta di applicazione dell'art. 671 del codice di

procedura penale, derivante dall'essersi attestato sulle

prospettazioni del richiedente, prescindendo dalla precedente

pronuncia di rigetto - oltre tutto di contenuto più ampio - e senza

verificare, anche attraverso l'esame di un aggiornato certificato

penale, quale condanna fosse per ultima divenuta irrevocabile, ha

determinato l'adozione di un provvedimento fondato su erronei

presupposti di fatto ma pur tuttavia in grado di divenire

irrevocabile nonostante la coesistenza di una statuizione di segno

contrario. In tal modo si è realizzata una di quelle situazioni

patologiche estranee al sistema e, dunque, insuscettibili di

apprezzamento in questa sede.

4. - Pure a prescindere dai sopra esposti rilievi, che attengono

all'interpretazione della norma denunciata, il petitum divisato dal

rimettente non potrebbe comunque trovare ingresso davanti a questa

Corte. Esso non coinvolge, infatti, esclusivamente la norma

denunciata, comportando, invece, un intervento manipolativo in grado

di precludere l'avverarsi degli inconvenienti lamentati, sub specie

di questione di legittimità costituzionale, relativamente al

processo a quo. Non si può omettere di considerare che la

manipolazione richiesta implicherebbe non tanto la soppressione della

regola che prescrive, in caso di plurime sentenze di condanna per il

medesimo fatto, l'esecuzione della sentenza più favorevole (una

regola riferibile - nei limiti sopra indicati - anche ai

provvedimenti emessi da più giudici dell'esecuzione), ma la

creazione di un diverso principio che circoscriva l'operatività

incondizionata del precetto del favor rei ove tale principio sia

stato erroneamente applicato per avere l'interessato adito un giudice

diverso da quello competente, da identificarsi con il giudice che ha

pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Un

petitum, dunque, implicante scelte, intrinsecamente connesse con la

problematica della coesistenza di pronunce riguardanti il medesimo

fatto e adottate nei confronti della stessa persona, scelte nessuna

delle quali risulta costituzionalmente obbligata; da qui, in ogni

caso, la preclusione di qualsiasi intervento di questa Corte

trattandosi di materia riservata al legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 669, primo comma, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, e 101,

secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di assise di appello

di Cagliari con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:286 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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