Art. 602 c.p.p. — Dibattimento di appello

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Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa. Se le parti richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599 comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo. Nel dibattimento puo' essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonche', entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 18 ottobre 1990

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 435/1990

    Ha colpito questo articolo
    10 ottobre 1990

    La ratio della direttiva n. 93, quale emerge dalla legge delega e dai lavori preparatori, è quella di accelerare la definizione del processo con l'adozione di un rito abbreviato, ma a patto che siano in discussione questioni attinenti alla pena e non anche alla responsabilità. Ritenere che l'accordo tra le parti possa far travalicare tale limite significa infatti supporre che il legislatore delegante abbia inteso derogare indiscriminatamente, nella materia degli appelli, al generale principio della pubblicità nella trattazione del merito dei procedimenti penali. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi l'art. 599, quarto comma, del nuovo codice di rito, nonché il successivo quinto comma ed il secondo comma dell'art. 602 - che presuppongono il primo - in quanto eccedenti i limiti della delega, nella parte in cui consentono la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel primo comma dello stesso art. 599. Il richiamo ad esso dell'art. 245 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, va inteso di conseguenza.

    Art. 599 c.p.p. · Art. 602 c.p.p. · Art. 245 c.p.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art602 · fonte del testo

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