Corte costituzionale

Sentenza n. 435/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/10/1990 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 599, quarto e

quinto comma, e dell'art. 602, secondo comma, del codice di procedura

penale, approvato con d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, e art. 245

delle norme transitorie del codice di procedura penale, promosso con

ordinanza emessa il 20 febbraio 1990 dalla Corte d'appello di Napoli

nel procedimento penale a carico di Aloia Filippo ed altra, iscritta

al n. 247 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno

1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Dovendo decidere sulla richiesta di riduzione della pena

comminata (il 4 luglio 1989) in primo grado, concordata dagli

imputati col Procuratore Generale previa rinuncia a tutti gli altri

motivi, la Corte d'appello di Napoli, con ordinanza dibattimentale

del 20 febbraio 1990, ha sollevato d'ufficio una questione di

legittimità costituzionale degli artt. 599, quarto e quinto comma e

602, secondo comma, del cod. proc. pen. del 1988 nonché dell'art.

245, secondo comma, delle norme transitorie approvate col decreto

legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (nella parte - lettera q) - in cui

dichiara immediatamente applicabile il citato art. 599), in

riferimento, rispettivamente, alla direttiva n. 93 ed all'art. 6

della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 e quindi per contrasto con

gli artt. 76 e 77 Cost.

La Corte rimettente osserva, innanzitutto, che l'istituto

disciplinato dal quarto comma dell'art. 599 è del tutto diverso da

quello previsto nel primo comma dello stesso articolo. Qui, invero,

è previsto che le parti possano concordare sull'accoglimento di

tutti o di parte dei motivi di appello, con rinuncia agli altri

eventuali motivi, sicché la res iudicanda, quale risulta

dall'accordo, può attenere anche a problemi di responsabilità e

nell'istituto prevale l'elemento pattizio, che è invece del tutto

assente nell'ipotesi di cui al primo comma.

Si tratta quindi, ad avviso del giudice a quo, di una deroga alla

pubblicità del dibattimento - frutto di una visione

contrattualistica del processo e di un'esasperazione del potere

dispositivo delle parti nei gradi d'impugnazione - che esorbita dai

limiti della delega: sia perché l'unico procedimento speciale

d'appello con rito abbreviato delineato da questa, nella direttiva n.

93, è quello disciplinato nel primo comma dell'art. 599, sia perché

nella direttiva n. 45 si è voluta delineare un'unica forma di

"patteggiamento" - quella di cui all'art. 444 - strutturandola come

procedimento speciale di primo grado. L'istituto in esame sarebbe

quindi un'escogitazione del tutto nuova e priva di addentellati nei

principi e criteri della legge di delega, dato che questa non

conterrebbe alcun accenno che autorizzi una duplicazione dell'unico

rito camerale previsto, per di più fondata su presupposti diversi.

La sua introduzione dell'istituto in deroga alla tassatività delle

ipotesi di rito camerale elencate nella direttiva n. 93 non potrebbe,

d'altra parte, essere giustificata - come fa la Relazione al progetto

preliminare - col criterio dell'identità di ratio: sia perché il

dibattimento non viene eliminato nell'ipotesi in cui il giudice

d'appello respinga la richiesta predibattimentale; sia perché,

potendo essa essere riproposta in dibattimento e addirittura proposta

in questo per la prima volta in termini diversi (art. 599, quinto

comma e 602, secondo comma) l'istituto anziché camerale sarà nella

maggior parte dei casi destinato ad operare in fase dibattimentale.

In tal modo, interferirebbe sull'ordinato svolgimento del

dibattimento, in quanto da un lato incoraggerebbe "poco edificanti

trattative" ed "aggiustamenti" in sede pubblica e darebbe luogo ad

una sua "anomala" conclusione, dall'altro produrrebbe un'"aura di

prevenzione" nei confronti del giudice che ritenga di respingere la

richiesta.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite

l'Avvocatura dello Stato, deduce l'inammissibilità per irrilevanza

della questione, sostenendo che, poiché l'elencazione di cui

all'art. 245 disp. trans. si pone come eccezione alla regola

dell'ultravigenza della precedente disciplina processuale, il

richiamo dell'art. 599 non consentirebbe l'applicazione in via

analogica, nei procedimenti che proseguono con l'osservanza del

vecchio rito, dell'art. 602, secondo comma, la cui operatività è

stata prospettata nel giudizio a quo.

La questione sarebbe comunque infondata nel merito, dato che

l'ordinanza svolge essenzialmente argomenti di opportunità e non

considera che la legge di delegazione non può coprire l'intera

materia da regolare, sicché è inevitabile il ricorso al criterio

della corrispondenza alla ratio dei principi direttivi: la quale

nella specie sussisterebbe, rispondendo l'istituto di cui all'art.

599, quarto comma - pur se non espressamente previsto nella delega al

criterio di massima semplificazione delle procedure, con particolare

riguardo alle procedure d'impugnazione (cfr. parere della Commissione

parlamentare). Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di

Napoli dubita, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., della

legittimità costituzionale degli artt. 599, quarto e quinto comma e

602, secondo comma del codice di procedura penale, nonché dell'art.

245, secondo comma, lettera g), delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del medesimo codice, approvate con il

decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. A suo avviso, disponendo

- con le prime due norme - che il giudice d'appello possa provvedere

in camera di consiglio quando, anteriormente al dibattimento o nel

corso di esso, intervenga tra le parti un accordo sull'accoglimento

in tutto o in parte dei motivi d'appello, con rinuncia agli altri, e

sulla conseguente determinazione della pena e prevedendo - con la

terza - che ciò sia possibile anche nei procedimenti in corso alla

data di entrata in vigore del codice che proseguano con il vecchio

rito, il legislatore delegato avrebbe violato i limiti della delega

conferitagli con la legge n. 81 del 1987.

Si tratterebbe, invero, di un istituto del tutto nuovo rispetto

alle previsioni della delega, dato che in questa l'applicazione di

una pena concordata tra le parti è limitata al primo grado

(direttiva n. 45) e l'adozione del rito camerale in sede di

impugnazione concerne solo i casi in cui debba decidersi sul quantum

di pena (direttiva n. 93) e non anche sulla responsabilità.

Né potrebbe nella specie soccorrere il criterio dell'identità di

ratio sotto il profilo della superfluità anche in tal caso del

dibattimento, dato non solo che questo non è evitato ove la

richiesta delle parti non venga accolta, ma dato anche che l'istituto

è destinato ad operare pure (ed anzi prevalentemente) in

dibattimento, con risultati che sarebbero non di semplificazione ma

di turbativa del suo ordinato svolgimento.

2. - L'Avvocatura dello Stato contesta la rilevanza della

questione, sostenendo che la tassatività dei richiami di cui

all'art. 245 disp. trans. dovrebbe comportare l'applicabilità

dell'istituto in esame, nei procedimenti in corso secondo il vecchio

rito, solo nella fase predibattimentale (art. 599, quarto e quinto

comma) e non anche in quella dibattimentale (art. 602, secondo

comma).

L'eccezione non può però essere accolta, dato che

l'applicabilità in tali procedimenti di quest'ultima disposizione,

pur se non espressamente richiamata, non può ritenersi - come

sostiene l'Avvocatura - frutto di un non consentito procedimento di

estensione in via analogica. Essa, invero, non disciplina un istituto

diverso ed autonomo rispetto a quello di cui all'art. 599, quarto

comma, bensì il medesimo istituto nei suoi sviluppi dibattimentali;

e la sua applicazione anche in fase dibattimentale è coerente con

l'esigenza di semplificazione dei procedimenti d'appello in corso che

ha indotto il legislatore delegato a disporne l'immediata

operatività.

3. - Il giudice a quo muove dal presupposto interpretativo secondo

cui l'ambito di applicabilità dell'istituto previsto dal quarto

comma dell'art. 599 cod. proc. pen. sarebbe più ampio di quello

disciplinato nel primo comma dello stesso articolo. Non

riguarderebbe, cioè solo gli appelli aventi ad oggetto "la specie o

la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di

comparazione tra circostanze, o l'applicabilità delle circostanze

attenuanti generiche, di sanzioni sostitutive, della sospensione

condizionale della pena o della non menzione della condanna nel

certificato penale", secondo quanto quest'ultima norma prevede,

stabilendo che in tali casi "la Corte provvede in camera di consiglio

con le forme previste dall'art. 127"; ma abbraccerebbe, invece, tutti

i casi di appello, ivi compresi quelli in cui sia in contestazione la

responsabilità dell'imputato, che sarebbe perciò definibile in

camera di consiglio sulla base di accordi tra le parti. Il giudice

rimettente, in altri termini, non dubita della conformità alla

delega di accordi sugli oggetti di cui al primo comma, che anzi

reputa "in armonia" con la direttiva di cui all'art. 2, n. 93, ma

ritiene che essi ne esorbitino qualora investano materie diverse.

Poiché la suddetta interpretazione è confortata dall'opinione

della dottrina e dalla prassi giurisprudenziale finora formatasi,

questa Corte non ritiene di potersene discostare: sicché il thema

decidendum resta delimitato nei termini suddetti.

4. - Ciò premesso, la questione è da ritenere fondata.

La materia delle decisioni dell'appello in camera di consiglio,

invero, forma oggetto, nella delega, di una direttiva specifica, la

n. 93, che delimita così rigorosamente i casi in cui ad esse può

addivenirsi da configurarsi come norma di dettaglio più che come

principio o criterio direttivo, tant'è che il primo comma dell'art.

599 non ne è che la sostanziale riformulazione; e la stessa

Relazione al progetto preliminare ammette che l'elencazione in essa

contenuta è da ritenersi tassativa.

Ciò che più conta è poi che, nel corso dei lavori parlamentari,

la direttiva in questione è stata oggetto di un approfondito e

minuzioso dibattito e che la formulazione cui infine si è pervenuti

è frutto di un orientamento tendenzialmente sviluppatosi in senso

restrittivo. Se è vero, infatti, che dal testo approvato dalla

Camera il 18 luglio 1984 è stata espunta l'esclusione concernente i

reati di competenza della Corte di assise, è anche vero che,

rispetto alla ben più ampia proposta della seconda Commissione del

Senato, l'Assemblea ha adottato restrizioni significative. Si è

infatti deciso che non potessero essere definiti in camera di

consiglio gli appelli concernenti le formule di assoluzione, le

circostanze attenuanti non generiche e quelle aggravanti: ed è

significativo che il proponente di tale esclusione (cfr. seduta del

Senato del 21 novembre 1986) le abbia motivate sostenendo trattarsi

di questioni "di tale importanza e di tale rilievo" da far ritenere

"opportuno addivenire al rito normale". Già in precedenza, del

resto, la Camera aveva respinto la proposta della Commissione di

includervi gli appelli concernenti la specie e l'entità delle misure

di sicurezza.

Tutto ciò rende evidente la precisa volontà del legislatore

delegante di delimitare rigorosamente i casi di decisione in camera

di consiglio degli appelli. Tale volontà trova ulteriore conferma

nell'abbandono dell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità

dell'appello per manifesta infondatezza, prevista nella precedente

delega (legge 3 aprile 1974, n. 108; cfr. art. 560 del relativo

progetto preliminare).

Di fronte ad un così univoco intendimento, è giocoforza ritenere

che, se si è escluso che potessero decidersi in camera di consiglio

le questioni attinenti alla ricorrenza di circostanze attenuanti (non

generiche) od aggravanti, a maggior ragione lo si deve escludere

quando si tratti di decidere sulla sussistenza o meno del (o dei)

reati attribuiti all'imputato ovvero sul riconoscimento di cause di

esclusione dell'antigiuridicità o della punibilità.

5. - Rispetto a tale precisa delimitazione delle materie

suscettibili di definizione in camera di consiglio, la circostanza

che dalla legge delega possa desumersi la liceità del ricorso a

forme procedurali diverse da quella di cui al primo comma dell'art.

599 non comporta che per questa via possa risultare superato il

limite materiale ivi positivamente fissato in ossequio alla direttiva

n. 93. Non convince, perciò la Relazione al progetto preliminare

quando (p. 131), pur dando atto della tassatività dell'elencazione

di cui alla predetta direttiva, sostiene che la ratio di questa

consente l'adozione del rito della camera di consiglio "anche

allorquando il dibattito pubblico si appalesi inutile" perché le

parti hanno raggiunto un accordo sui motivi d'appello e sulla pena.

La ratio della direttiva, quale emerge dal testo normativo e dai

lavori preparatori, è bensì quella di accelerare la definizione del

processo con l'adozione di un rito abbreviato, ma a patto che siano

in discussione questioni attinenti alla pena e non anche alla

responsabilità. Ritenere che l'accordo tra le parti possa far

travalicare tale limite significa supporre che il legislatore

delegante abbia inteso derogare indiscriminatamente, nella materia

degli appelli, al generale principio della pubblicità della

trattazione del merito dei procedimenti penali, che ha rilievo

fondamentale in quanto consente a qualunque cittadino di verificare

le ragioni e i modi dell'amministrazione della giustizia. Ma la

relazione non offre elementi in tal senso; ed anzi dal dibattito

parlamentare sul punto emerge chiara l'importanza che a tal principio

è stata riconosciuta dal legislatore delegante (v. i resoconti delle

sedute della Camera del 12 luglio 1984 e del Senato del 20 e 21

novembre 1986).

È vero, d'altro canto, che l'accordo delle parti ha, secondo la

legge delega, un ruolo rilevante nella configurazione di vari

istituti previsti nella delega a fini di semplificazione, e che esso

è nel caso in esame sottoposto al pieno controllo del giudice. Ciò

però vale a legittimare che, in aggiunta al modo di definizione

dell'appello in camera di consiglio previsto nel primo comma

dell'art. 599, se ne sia configurato un altro che, essendo basato su

tale accordo, può conseguire risultati di ulteriore semplificazione,

in quanto può prescindere dall'instaurazione del contraddittorio

nelle forme di cui all'art. 127 (richiamato nel primo e non anche nel

quarto comma dall'art. 599). Non è sufficiente, invece, a far

ritenere che l'accordo possa investire materie per le quali il

legislatore delegante ha stimato necessaria la procedura normale.

Non appare corretto, in particolare, dedurre dalla previsione

nella delega dell'istituto dell'applicazione di pena su richiesta

(direttiva n. 45; cfr. art. 444 cod. proc. pen.) che esso sia

espressione di un principio o criterio direttivo di carattere

generale, come tale idoneo ad essere utilizzato dal legislatore

delegato per la creazione di altri istituti che ne ripetano le

caratteristiche essenziali.

Anche il c.d. patteggiamento è infatti oggetto di una direttiva

così specifica da potersi definire come norma di dettaglio; ed il

fatto che il delegante abbia considerato necessario precisarne

minuziosamente i contorni induce a ritenere che, se avesse reputato

utilizzabile altrove uno schema analogo, non avrebbe mancato di

definirne l'ambito. Del resto la stessa Relazione al progetto

preliminare a'ncora, come si è visto, l'istituto qui in esame alla

supposta ratio della direttiva n. 93 e non all'espansione della

direttiva n. 45.

Tanto meno, poi, a giustificare il travalicamento del suindicato

limite materiale può valere - come pretende l'Avvocatura - il

richiamo alla generale direttiva di "massima semplificazione"

contenuta nel n. 1 dell'art. 2 della legge delega. Anche a non

considerare che questa direttiva è talora derogata da specifiche

previsioni della stessa delega, è evidente che essa può fondare la

discrezionalità del legislatore delegato là dove il delegante abbia

dettato direttive generiche od abbia omesso di provvedere, ma non è

sufficiente a legittimare l'alterazione delle scelte specifiche che -

come nel caso in esame - esso stesso abbia positivamente compiuto.

L'art. 599, quarto comma, del nuovo codice di rito, nonché il

successivo quinto comma ed il secondo comma dell'art. 602 - che

presuppongono il primo - vanno perciò dichiarati costituzionalmente

illegittimi, in quanto eccedenti i limiti della delega, nella parte

in cui consentono la definizione del procedimento nei modi ivi

previsti anche al di fuori dei casi elencati nel primo comma

dell'art. 599. Il richiamo ad esso dell'art. 245 va inteso di

conseguenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 599, quarto e

quinto comma, e 602, secondo comma, del codice di procedura penale,

nella parte in cui consentono la definizione del procedimento nei

modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel primo comma

dello stesso art. 599.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:435 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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