Codice di procedura penale

Art. 493-bis c.p.p.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 settembre 2018 al 1 gennaio 2019. Leggi il testo vigente →

Il giudice dispone, su richiesta delle parti, la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Per le operazioni di trascrizione e stampa si osservano le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe le parti possono estrarre copia. 253 260

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216

253

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

260

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019".

Testo in vigore dal 22 settembre 2018 al 1 gennaio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 settembre 2018

Confronto con la versione in vigore dal 26 gennaio 2018 al 22 settembre 2018. 1 parola tolta.

… si osservano le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. tolto: 3. Delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe le parti possono estrarre copia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art493bis · fonte del testo

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