Articolo abrogato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Abrogato dal 26 novembre 2024
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.
Abrogato dal 26 novembre 2024
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 2005 al 26 novembre 2024. 113 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La citazione puo' anche contenere, oltre a quanto previsto dall'articolo 163, terzo comma, numero 7), del codice, l'invito al convenuto o ai convenuti, in caso di pluralita' degli stessi, a notificare al difensore dell'attore la comparsa di risposta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, entro un termine non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione della citazione, ma inferiore di almeno dieci giorni al termine indicato ai sensi del primo comma dell'articolo 163-bis del codice.
tolto: Se tutti i convenuti notificano la comparsa di risposta ai sensi del precedente comma, il processo prosegue nelle forme e secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 OTTOBRE 2024, N. 164
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art70ter · fonte del testo
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