Codice di procedura penale

Art. 493-bis c.p.p.

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 gennaio 2018 al 22 settembre 2018. Leggi il testo vigente →

(( Il giudice dispone, su richiesta delle parti, la trascrizione delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite. Per le operazioni di trascrizione e stampa si osservano le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. 3. Delle trascrizioni, delle registrazioni e delle stampe le parti possono estrarre copia.)) 253

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216

253

Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

Testo in vigore dal 26 gennaio 2018 al 22 settembre 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art493bis · fonte del testo

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