Art. 49 c.p.p. — Nuova richiesta di rimessione

(( (Nuova richiesta di rimessione). Anche quando la richiesta e' stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato puo' chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purche' fondata su elementi nuovi. E' inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli gia' valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza puo' essere sempre riproposta.

Testo vigente dal 8 novembre 2002

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 5/1997

    Questione inammissibile
    10 gennaio 1997

    È manifestamente inammissibile, per intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale (sent. n. 353 del 1996), la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46 comma 3, 47 commi 1 e 2, 48 comma 4, e 49 comma 2, cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3, 25 comma 1, 97 comma 1, 101 comma 2, e 112 Cost. - S. n. 353/96. red.: S. Di Palma

    Art. 46 c.p.p. · Art. 47 c.p.p. · Art. 49 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 353/1996

    Illegittimità dichiarata
    22 ottobre 1996

    Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui fa divieto al giudice di pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rimessione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 ot…

    Art. 47 c.p.p. · Art. 46 c.p.p. · Art. 49 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 460/1995

    Questione inammissibile
    26 ottobre 1995

    È inammissibile, in riferimento all'art. 112 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 3, e 49, comma 2, cod. proc. pen., in quanto permettono all'imputato di riproporre 'ad libitum' la richiesta di rimessione del procedimento, basata su motivi anche solo in apparenza nuovi, così favorendo il decorso del termine di prescrizione. Pur non potendosi ignorare gli inconvenienti lamentati dal giudice 'a quò, deve rilevarsi che la denuncia della normativa processuale non coinvolge l'art. 47 cod. proc. pen., che è la norma che preclude al giudice, in presenza di una richiesta di rimessione, di pronunciare sentenza, e soprattutto che l'invocato principio costituzionale è inidoneo a garantire, oltre il momento iniziale dell'impulso dato dal pubblico ministero, l'efficienza del processo penale, che pure è bene costituzionalmente protetto. Tanto non preclude la possibilità di un riesame della questione ove adeguatamente definita ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. - V. S. 280/1995. red.: G. Conti

    Art. 46 c.p.p. · Art. 49 c.p.p. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 novembre 2002

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 8 novembre 2002. 11 parole tolte, 54 parole aggiunte.

aggiunto: (Nuova richiesta di rimessione). Anche quando la richiesta tolto: di rimessione e' stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato puo' chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice. tolto: Si osservano le disposizioni dell'articolo 47. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di rimessione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purche' tolto: sia aggiunto: fondata su elementi nuovi. E' inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di rimessione non fondata su elementi nuovi aggiunto: rispetto a quelli gia' valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato. La richiesta dichiarata inammissibile per tolto: altri motivi aggiunto: motivi diversi dalla manifesta infondatezza puo' essere sempre riproposta.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art49 · fonte del testo

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