Corte costituzionale

Ordinanza n. 571/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 21/12/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma,

della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento

giudiziario militare di pace), promosso con ordinanza emessa il 14

aprile 2000 dal Tribunale militare di Verona nel procedimento penale

a carico di G.A., iscritta al n. 329 del registro ordinanze 2000 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, 1ª serie

speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 novembre 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il tribunale militare di Verona ha sollevato, con

ordinanza del 14 aprile 2000, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 7 maggio 1981,

n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace), in

riferimento agli artt. 3, primo comma, e 25, primo comma, della

Costituzione;

che, nel giudizio a quo procedendosi nei confronti di un

imputato avente il grado di tenente generale, il Collegio giudicante,

in applicazione della norma censurata, era stato composto con la

designazione di un militare di pari grado dell'imputato, astenutosi -

ai sensi dell'art. 289, primo comma, numero 3, del codice penale

militare di pace - con dichiarazione accolta dal presidente del

tribunale;

che, secondo il rimettente, poiché nella circoscrizione del

tribunale militare di Verona non vi erano altri ufficiali in servizio

di grado pari a quello dell'imputato, il presidente del tribunale ha

composto il Collegio mediante una "nuova estrazione sulla più estesa

base territoriale della circoscrizione della Corte militare di

appello, sezione di Verona";

che, ad avviso del Collegio, la designazione del giudice non

professionale mediante estrazione su base "subdistrettuale" sarebbe

illegittima, sia perché non è prevista dall'art. 2, terzo comma,

della legge n. 180 del 1981, sia perché l'identificazione

dell'ambito territoriale per l'estrazione, in considerazione della

possibilità di scelta tra due alternative - il distretto della corte

militare di appello, ovvero la circoscrizione della sezione

distaccata - risulterebbe frutto della discrezionale determinazione

del presidente del tribunale militare, in violazione del principio

della precostituzione del giudice (art. 25, primo comma, della

Costituzione) ed in contrasto con il principio di eguaglianza (art.

3, primo comma, della Costituzione), poiché, a causa della ritenuta

inapplicabilità dell'art. 5-bis del d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, la

mancanza di un criterio di composizione del collegio nel casoin cui

l'imputato abbia il grado di tenente generale o equiparato

realizzerebbe una irragionevole discriminazione in danno di chi

presta servizio all'interno di una circoscrizione nella quale non

esistono ufficiali in numero tale da permettere il sorteggio;

che, conclusivamente, il giudice a quo dubita della

legittimità costituzionale della norma impugnata "nella parte in cui

non prevede che, in ipotesi di giudizio a carico di ufficiale con il

grado di tenente generale o equiparato, l'estrazione del giudice

"d'arma non possa essere effettuata tra gli ufficiali, in possesso

del grado richiesto, che prestano servizio al di fuori della

circoscrizione del Tribunale militare, se nell'ambito della stessa

non vi siano ufficiali aventi un grado pari a quello dell'imputato";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

comunque infondata, in quanto il riferimento ad un ambito

territoriale differente da quello previsto dalla norma impugnata,

allo scopo di permetterne il funzionamento, determinerebbe un

ampliamento del numero dei soggetti da sorteggiare e sarebbe conforme

al criterio di casualità della scelta, così da realizzare il

principio di precostituzione del giudice, non ledendo nessuno dei

parametri costituzionali indicati.

Considerato che il rimettente dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge n. 180 del 1981,

muovendo dalla premessa che la norma, non disciplinando il caso in

cui, a causa della mancanza nella circoscrizione territoriale del

tribunale militare di ufficiali in servizio di grado almeno pari a

quello dell'imputato, non sia possibile provvedere alla sostituzione

del giudice militare non professionale astenutosi, rimetterebbe al

presidente del tribunale militare l'identificazione dell'ambito

territoriale di riferimento per l'estrazione a sorte, in violazione

degli artt. 3, primo comma e 25, primo comma, della Costituzione;

che l'ipotesi dell'impossibilità di comporre il Collegio, a

seguito della ricusazione o dell'astensione del giudice, è stata

espressamente disciplinata per il processo penale militare dall'art.

5-bis del d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, convertito nella legge 23

dicembre 1996, n. 652, il quale, eliminando una lacuna segnalata

anche dal Consiglio della magistratura militare (delibera 17 luglio

1996), ha stabilito che, qualora non sia "possibile procedere alla

sostituzione del giudice del tribunale militare nei modi previsti

dall'articolo 43, comma 1, del codice di procedura penale" - ossia

con altro magistrato dello stesso ufficio secondo le leggi di

ordinamento giudiziario - "il tribunale militare rimette il

procedimento al tribunale militare più vicino, determinato tenendo

conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso

marittima";

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il principio

dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, non può ritenersi

leso se lo spostamento di competenza derivi dall'accertamento

obiettivo di fatti ipotizzati dalla legge e sia diretto ad assicurare

la continuità, l'efficienza della funzione giurisdizionale e, nel

contempo, l'indipendenza e l'imparzialità del giudizio con la tutela

del diritto di difesa (ordinanza n. 439 del 1998; sentenza n. 168 del

1976; ordinanza n. 132 del 1977);

che il citato art. 5-bis stabilendo quale presupposto della

rimessione l'impossibilità di sostituire il giudice in base alle

leggi di ordinamento giudiziario, non distingue a seconda che questa

riguardi il giudice professionale o il c.d. giudice "d'arma , sicché

l'affermazione della sua applicabilità soltanto qualora

l'impossibilità riguardi il primo e non il secondo si risolve

nell'introduzione di un presupposto ulteriore, che preclude

l'operatività della disposizione, la quale assicura invece,

nell'osservanza dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, il

rispetto del criterio della casualità della scelta del giudice non

professionale tra ufficiali di grado almeno pari a quello

dell'imputato, mediante la prevista estrazione a sorte all'interno di

una circoscrizione territoriale predeterminata dal legislatore;

che, pertanto, le censure prospettate, poiché derivano

dall'erronea premessa dell'inapplicabilità nella specie del citato

art. 5-bis e configurano un funzionamento patologico della norma

impugnata, devono essere dichiarate manifestamente infondate

(sentenza n. 392 del 2000).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 7

maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare

di pace), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 25,

primo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Verona con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 21 dicembre 2000.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:571 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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