Art. 391-octies c.p.p. — Fascicolo del difensore

Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare, quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il difensore puo' presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale puo' presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perche' ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non e' previsto l'intervento della parte assistita. ((La documentazione di cui ai commi 1 e 2 e' inserita nella parte del fascicolo informatico riservata al difensore. I documenti redatti e depositati in forma di documento analogico sono conservati in originale o, se il difensore ne chiede la restituzione, in copia, presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari.)) Della documentazione il pubblico ministero puo' prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore e' inserito nel fascicolo di cui all'articolo 433. Il difensore puo', in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 117/2011

    Questione inammissibile
    7 aprile 2011

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 111 Cost., degli artt. 391- octies e 442, comma 1- bis , del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono, nell'ipotesi di deposito del fascicolo delle investigazioni difensive e richiesta di giudizio abbreviato, un termine processuale per il deposito del predetto fascicolo con la facoltà del pubblico ministero di esercitare il diritto alla controprova, con asserita violazione del contraddittorio nella formazione della prova e della «parità delle armi» da assicurare per esso. L'ordinanza di rimessione omette infatti di fornire taluni dati indispensabili per la verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione proposta. Per un verso, essa non riferisce se il pubblico ministero - a seguito della presentazione "a sorpresa" del fascicolo delle investigazioni difensive, della acquisizione di esso da parte del giudice e della immediata richiesta di giudizio abbreviato da parte del difensore munito di procura - abbia in effetti richiesto, senza poterlo ottenere, un termine per ricercare e dedurre prova di segno contrario, sicché il dubbio di costituzionalità è formulato in maniera del tutto astratta e senza peraltro allegare che delle norme impugnate si dovrebbe fare applicazione nella specie per disattendere una richiesta della parte pubblica. Per altro verso, l'ordinanza di rimessione nulla adduce circa i provvedimenti che, nella situazione descritta, sarebbe stato necessario distintamente e consecutivamente adottare: difetto di informazione e di motivazione, questo, incidente non solo sulla rilevanza, ma anche sulla asserita non manifesta infondatezza della questione. Infine, altri profili di inammissibilità attengono all'oggetto della domanda del rimettente, il quale - nel richiedere addizioni alle norme impugnate, con la previsione, da una parte, di un termine per il difensore ai fini della «presentazione degli elementi di prova a favore del proprio assistito nel caso di proposizione [di richiesta] di giudizio abbreviato» e, dall'altra, della facoltà del pubblico ministero «di richiedere l'ammissione di prova contraria» - non specifica né la natura né la durata del termine che si vorrebbe vedere introdotto, né precisa in che punto della sequenza procedimentale esso si dovrebbe collocare, così avanzando un petitum obiettivamente incerto ed incompleto.

    Art. 391-octies c.p.p. · Art. 442 c.p.p. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 264/2002

    Questione inammissibile
    20 giugno 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 391-bis, 391-ter, 391-octies e 391-decies del codice di procedura penale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 111 della Costituzione - nella parte in cui tali norme prevedono la possibilità per il difensore di assumere dichiarazioni alle quali è attribuito il medesimo valore di quelle raccolte dal pubblico ministero, ma non prescrivono i medesimi «obblighi di garanzia a tutela della genuinità della prova». La questione difetta, infatti, di rilevanza, in quanto il giudice 'a quò, nel momento in cui ha emesso l'ordinanza di rimessione della questione, aveva già definito la procedura ex art. 299 cod. proc. pen. nel respingere la richiesta di revoca della custodia cautelare, così esaurendo il proprio potere decisorio.

    Art. 391-bis c.p.p. · Art. 391-ter c.p.p. · Art. 391-octies c.p.p. · Art. 391-decies c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 2001 al 30 dicembre 2022. 12 parole tolte, 23 parole aggiunte.

… previsto l'intervento della parte assistita. La documentazione di cui ai commi 1 e 2tolto: , aggiunto: e' inserita nella parte del fascicolo informatico riservata al difensore. I documenti redatti e depositati in forma di documento analogico sono conservati in originale o, se il difensore ne tolto: richiede aggiunto: chiede la restituzione, in copia, tolto: e' inserita nel fascicolo del difensore, che e' formato e conservato presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art391octies · fonte del testo

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