Art. 386 c.p.p. — Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo

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Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo e' stato eseguito. Avvertono inoltre l'arrestato o il fermato della facolta' di nominare un difensore di fiducia. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97. (( Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al piu' presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo e' stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato. )) (( Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo e' stato eseguito. )) Il pubblico ministero puo' disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito, se infermo, presso la propria abitazione o in luogo di cura ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti ((dal comma 3)).

Testo in vigore dal 15 febbraio 1991 al 23 agosto 1995

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Che cosa è cambiato dal 15 febbraio 1991

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 15 febbraio 1991. 18 parole tolte, 31 parole aggiunte.

… ministero al piu' presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermotolto: , mediante la trasmissione del relativo verbaleaggiunto: . Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora … o il fermo e' stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato. tolto: Entro il medesimo termine gli aggiunto: Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria tolto: conducono aggiunto: pongono l'arrestato o il fermato aggiunto: a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo tolto: ove aggiunto: dove l'arresto o il fermo e' stato eseguito. Il pubblico ministero puo' disporre che … 1. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti tolto: dai commi 3 e 4 aggiunto: dal comma 3.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art386 · fonte del testo

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