Art. 386 c.p.p. — Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo

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Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo e' stato eseguito. Avvertono inoltre l'arrestato o il fermato della facolta' di nominare un difensore di fiducia. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al piu' presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo, mediante la trasmissione del relativo verbale. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo e' stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato. Entro il medesimo termine gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria conducono l'arrestato o il fermato nella casa circondariale o mandamentale del luogo ove l'arresto o il fermo e' stato eseguito. Il pubblico ministero puo' disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito, se infermo, presso la propria abitazione o in luogo di cura ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dai commi 3 e 4.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 15 febbraio 1991

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