Dopo l'articolo 369 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 369-bis - (Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa) - 1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, il pubblico ministero, a pena di nullita' degli atti successivi, notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio. 2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:

  • a)l'informazione della obbligatorieta' della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facolta' e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;
  • b)il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;
  • c)l'indicazione della facolta' di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sara' assistito da quello nominato d'ufficio;
  • d)l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l'avvertimento che, in caso di insolvenza, si procedera' ad esecuzione forzata;
  • e)l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato".

Testo vigente dal 21 marzo 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-03-06;60~art19 · fonte del testo

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