Art. 262 c.p.p. — Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 1 gennaio 2008. Leggi il testo vigente →

Quando non e' necessario mantenere il sequestro a fini di prova, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza. Se occorre, l'autorita' giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine puo' imporre cauzione. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non e' ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro e' mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321. Dopo la sentenza non piu' soggetta a impugnazione le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 1 gennaio 2008

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 262 c.p.p., dalle pronunce segnalate dalla Corte.

  • Cass. pen., Sez. VI, sent. n. 543/2026

    8 gennaio 2026

    La Sesta Sezione penale ha affermato che la necessità di garantire la proporzionalità del sequestro probatorio avente ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici non impone che sia indicato, già nel decreto che lo dispone, il termine esatto della sua durata o che siano prefissati, in modo determinato e inderogabile, i tempi per il compimento delle operazioni di estrapolazione e di analisi dei dati informatici, non essendo il pubblico ministero in grado di prevederli nella fase genetica del vincolo, sussistendo il rischio di penalizzare, in modo eccessivo, le iniziative finalizzate all’accertamento dei reati ed essendo l’eccessiva protrazione del vincolo contestabile anche successivamente, mediante istanza di restituzione ai sensi dell’art. 262 cod. proc. pen.

    Art. 262 c.p.p.

    pronuncia segnalata dalla Corte ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 323/1990

    Parametro
    5 luglio 1990

    Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 80-bis, comma secondo, del d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 (Codice della strada) sollevata, in riferimento all'art. 3, comma primo del…

    Art. 321 c.p.p. · Art. 253 c.p.p. · Art. 262 c.p.p. · Art. 263 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art262 · fonte del testo

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