Art. 116 c.p.p. — Copie, estratti e certificati

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 18 gennaio 2001. Leggi il testo vigente →

Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse puo' ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo 114.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 18 gennaio 2001

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art116 · fonte del testo

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