Art. 105 c.p.p. — Abbandono e rifiuto della difesa

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 ottobre 1988 al 25 marzo 2001. Leggi il testo vigente →

Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio. Il procedimento disciplinare e' autonomo rispetto al procedimento penale in cui e' avvenuto l'abbandono o il rifiuto. Nei casi di abbandono o di rifiuto motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non e' applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa e' esclusa dal giudice. L'autorita' giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio e di violazione da parte dei difensori nel procedimento dei doveri di lealta' e di probita'. L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato, della persona offesa, degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non interrompe l'udienza.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 25 marzo 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 479/1994

    Questione inammissibile
    30 dicembre 1994

    La legittimità costituzionale dell'art. 105, primo comma, cod. proc. pen., e dell'art. 2, primo comma, n. 4), legge-delega n. 81 del 1987, secondo cui, abrogato l'art. 131 del codice previgente, per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa di ufficio ha competenza esclusiva il Consiglio dell'ordine forense, non può essere contestata nel corso di un processo penale, come - nel caso - il giudizio 'a quò. Sullo svolgimento ed esito di questo, infatti, una pronuncia di incostituzionalità delle norme impugnate non potrebbe avere alcun effetto. (Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 102 Cost., degli artt. 105 cod. proc. pen. e 2, primo comma, n. 4), legge 16 febbraio 1987, n. 81). red.: S.P.

    Art. 105 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art105 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari