Corte costituzionale

Ordinanza n. 131/1990

Altra decisione · depositata il 16/03/1990 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 131 del codice

di procedura penale del 1930, in relazione all'art. 1 del d.P.R. 8

agosto 1955, n. 666 (Norme di attuazione, transitorie e di

coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente

modificazioni al codice di procedura penale), promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 29 giugno 1989 dalla Corte d'appello di

Reggio Calabria nel procedimento penale a carico di Zampagna Marcello

ed altri, iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie

speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 25 maggio 1989 dalla Sezione istruttoria

della Corte d'appello di Messina nel procedimento penale a carico di

Autru Ryolo ed altri, iscritta al n. 583 del registro ordinanze 1989

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima

serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Sezione istruttoria della Corte d'appello di

Messina con ordinanza emessa il 25 maggio 1989 e la Sezione

istruttoria della Corte d'appello di Reggio Calabria con ordinanza

emessa il 29 giugno 1989 hanno sollevato, l'una in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, l'altra in riferimento all'art. 3

della Costituzione, questione di legittimità degli artt. 131 del

codice di procedura penale del 1930 e, "di riflesso", dell'art. 1 del

d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666, "nella parte in cui attribuisce ad un

organo giudiziario (Sezione istruttoria) la competenza ad applicare

le sanzioni ivi previste (sospensione dall'esercizio professionale)

"contro il difensore dell'imputato che abbandona la difesa",

sottoponendo così tale difensore a un procedimento penale aggiuntivo

rispetto a quello cui egli già soggiace e deve soggiacere (per

l'art. 130) davanti al Consiglio dell'ordine";

e che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, chiedendo, in via principale, che - a seguito

della "sopravvenuta entrata in vigore del nuovo codice di procedura

penale, e perciò della norma contenuta nell'art. 105", con la quale

è stata "deferita alla competenza esclusiva del Consiglio

dell'Ordine Forense la irrogazione delle sanzioni disciplinari

relative all'abbandono della difesa dell'imputato" - venga disposta

la restituzione degli atti ai giudici a quibus per un nuovo esame

della rilevanza e, in subordine, che la questione sia dichiarata

manifestamente infondata;

Considerato che, dopo la pronuncia delle ordinanze di rimessione,

è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale approvato

con il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, il cui art. 105 attribuisce

al consiglio dell'ordine forense la "competenza esclusiva per le

sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa o al

rifiutio della difesa di ufficio";

e che spetta ai giudici a quibus verificare se, alla stregua

della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttore

rilevante;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Sezione istruttoria della

Corte d'appello di Messina e alla Sezione istruttoria della Corte

d'appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1990

Il direttore di cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:131 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari