Art. 10 c.p.p. — Competenza per reati commessi all'estero

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Se il reato e' stato commesso interamente all'estero, la competenza e' determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di pluralita' di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi. Se non e' possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335. Se il reato e' stato commesso in parte all'estero, la competenza e' determinata a norma degli articoli 8 e 9.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 17 maggio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art10 · fonte del testo

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