Art. 570 c.p.c. — Avviso della vendita
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →
Dell'ordine di vendita e' dato dal cancelliere, a norma dell'articolo 490, pubblico avviso contenente l'indicazione del debitore, degli estremi previsti nell'articolo 555 e del valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 568, con l'avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 2004
