Art. 483 c.p.c. — Cumulo dei mezzi di espropriazione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998. Leggi il testo vigente →

[1]((Il creditore puo' valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, puo' limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.

[2]Se e' iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza e' pronunciata dal giudice di quest'ultima.)) 88

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Testo in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 483 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 12985/2026

    6 maggio 2026

    In tema di esecuzione forzata, l'opposizione del debitore al cumulo dei mezzi espropriativi rappresenta un rimedio interno al processo di esecuzione, volto a sollecitare l'emanazione di un'ordinanza che, in quanto atto esecutivo, è soggetta esclusivamente al rimedio generale e residuale dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. e non anche all'impugnazione con il ricorso per cassazione regolato dall'art. 111 Cost..

    Art. 483 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 111 cost.

    Rassegna di maggio 2026, p. 134 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1998

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998. 13 parole tolte, 14 parole aggiunte in 2 capoversi.

Il creditore puo' valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge, ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione tolto: immobiliare, quando e' iniziata anche questa, e negli altri casi il pretore,aggiunto: , con ordinanza non impugnabile, tolto: possono aggiunto: puo' limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determinaaggiunto: .

aggiunto: Se e' iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza e' pronunciata dal giudice di quest'ultima.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

    Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art483 · fonte del testo

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