Art. 357 c.p.c. — Reclamo contro ordinanze
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1993 al 10 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 26 novembre 1990, n. 353.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
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Articolo abrogato dalla l. 26 novembre 1990, n. 353.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
5 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993. 158 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Le ordinanze con le quali l'istruttore abbia dichiarato, a norma dell'art. 350 secondo comma, l'inammissibilita' o l'improcedibilita' dell'appello, ovvero l'estinzione dei procedimento d'appello, e le ordinanze sulla esecuzione provvisoria previste dall'art. 351, possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone con le forme previste dall'art. 178 terzo, quarto e quinto comma.
tolto: Il collegio pronuncia sul reclamo in camera di consiglio, salvo che, trattandosi delle ordinanze previste dall'art. 350 secondo comma, alcune delle parti, prima della scadenza del termine per la comunicazione della memoria di replica, proponga istanza al presidente del collegio, perche' il reclamo sia discusso in udienza. In tal caso il presidente fissa l'udienza per la discussione, con decreto che e' comunicato alle parti a cura del cancelliere.
tolto: La decisione e' pronunciata con sentenza se e' respinto il reclamo contro le ordinanze previste dall'articolo 350 secondo comma; negli altri casi e' pronunciata con ordinanza non impugnabile.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477
La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 89, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° gennaio 1993 al 2 gennaio 1994; - (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art357 · fonte del testo
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