Art. 357 c.p.c. — Reclamo contro ordinanze

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[1]((Le ordinanze con le quali l'istruttore abbia dichiarato, a norma dell'art. 350 secondo comma, l'inammissibilita' o l'improcedibilita' dell'appello, ovvero l'estinzione dei procedimento d'appello, e le ordinanze sulla esecuzione provvisoria previste dall'art. 351, possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone con le forme previste dall'art. 178 terzo, quarto e quinto comma.

[2]Il collegio pronuncia sul reclamo in camera di consiglio, salvo che, trattandosi delle ordinanze previste dall'art. 350 secondo comma, alcune delle parti, prima della scadenza del termine per la comunicazione della memoria di replica, proponga istanza al presidente del collegio, perche' il reclamo sia discusso in udienza. In tal caso il presidente fissa l'udienza per la discussione, con decreto che e' comunicato alle parti a cura del cancelliere.

[3]La decisione e' pronunciata con sentenza se e' respinto il reclamo contro le ordinanze previste dall'articolo 350 secondo comma; negli altri casi e' pronunciata con ordinanza non impugnabile)).

Testo in vigore dal 1 gennaio 1951 al 1 gennaio 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1948 al 1 gennaio 1951. 57 parole tolte, 120 parole aggiunte in 3 capoversi.

Le ordinanze con le quali l'istruttore abbia dichiaratoaggiunto: , a norma dell'art. 350 secondo comma, l'inammissibilita' o l'improcedibilita' dell'appello tolto: ovvero l'estinzione del procedimento d'appelloaggiunto: , ovvero l'estinzione dei procedimento d'appello, e le ordinanze sulla esecuzione provvisoria previste dall'art. 351, possono essere impugnate con reclamo al collegio nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione. Il reclamo si propone tolto: nelle forme stabilite dal terzo comma dell'art. 178. aggiunto: con le forme previste dall'art. 178 terzo, quarto e quinto comma.

tolto: Le ordinanze dell'istruttore diverse da quelle previste nel comma precedente, e quelle delaggiunto: Il collegio pronuncia sul reclamo in camera di consiglio, salvo che, trattandosi delle ordinanze previste dall'art. 350 secondo comma, alcune delle parti, prima della scadenza del termine per la comunicazione della memoria di replica, proponga istanza al presidente del collegio tolto: sull'esecuzione provvisoria, possono essere portate all'esame del collegio nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 178.aggiunto: , perche' il reclamo sia discusso in udienza. In tal caso il presidente fissa l'udienza per la discussione, con decreto che e' comunicato alle parti a cura del cancelliere.

tolto: Il collegio provvede con sentenza; se pero' si tratta di questioni relative all'esecuzione provvisoria, provvedeaggiunto: La decisione e' pronunciata con sentenza se e' respinto il reclamo contro le ordinanze previste dall'articolo 350 secondo comma; negli altri casi e' pronunciata con ordinanza non impugnabile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art357 · fonte del testo

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