Art. 357 c.p.c. — Reclamo contro ordinanze

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948. Leggi il testo vigente →

[1]Contro le ordinanze pronunciate a norma degli articoli 350 secondo comma e 351 puo' essere proposto reclamo mediante ricorso al collegio entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione.

[2]Il presidente fissa con decreto l'udienza di comparizione per la discussione del reclamo. Il decreto e' comunicato alle parti a cura del cancelliere.

[3]La decisione e' pronunciata con sentenza se e' respinto il reclamo contro l'ordinanza prevista nell'articolo 350 secondo comma; negli altri casi e' pronunciata con ordinanza non impugnabile.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 giugno 1948

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art357 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari