Art. 319 c.p.c. — Costituzione delle parti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 gennaio 1994 al 10 dicembre 1994. Leggi il testo vigente →

[1]((Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

[2]Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

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La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

Testo in vigore dal 3 gennaio 1994 al 10 dicembre 1994

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 447/2002

    Questione infondata
    12 novembre 2002

    La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 319, primo comma, del codice di procedura civile – sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, in caso di proposizione alla prima udienza da parte del convenuto di domanda riconvenzionale o di richiesta di estensione del processo al terzo, la concedibilità all'attore costituito di un congruo termine per lo svolgimento della propria attività difensiva – va estesa anche all'art. 320 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di domanda riconvenzionale proposta dal convenuto alla prima udienza, il giudice fissi una nuova udienza.

    Art. 319 c.p.c. · Art. 320 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 282/1998

    Questione inammissibile
    17 luglio 1998

    Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 319, primo comma, 318, primo comma, 645, primo comma, 638, primo comma, e 641, primo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Stradella con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede dell…

    Art. 319 c.p.c. · Art. 318 c.p.c. · Art. 645 c.p.c. · Art. 638 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 118/1975

    Questione infondata
    21 maggio 1975

    L'art. 319, primo comma, c.p.c., nella parte in cui statuisce che dinanzi al conciliatore in un comune sede di pretura, a differenza di quello di un comune che non lo sia, le parti non possono farsi rappresentare da persona diversa da un difensore tecnico, non viola gli artt. 3, primo comma, 24, primo (e secondo) comma, e 33, quinto comma, della Costituzione. Non sussiste violazione del principio di eguaglianza ne' sotto il profilo della diversità di trattamento, perché nulla vieta alle parti di rilasciare a chiunque il mandato sostanziale sufficiente a legalizzare la presenza personale del mandatario; ne' sotto il profilo della ragionevolezza, perché in un comune sede di pretura, a differenza di quello non sede di pretura, non è difficile rivolgersi a un procuratore legale, con una spesa proporzionata al modesto valore della causa. Neppure è violato l'art. 24, primo (e secondo) comma, Cost., perché sia chi compare di persona, sia chi si faccia rappresentare da un mandatario non qualificato innanzi al conciliatore, ben può procurarsi da un professionista forense consulenze, memorie e pareri da produrre in causa. Non essendo il mandatario non qualificato non esercente il patrocinio a titolo professionale è da escludere, infine, la violazione dell'art. 33, quinto comma, Cost., a prescindere dalla irrilevanza e contraddittorietà della relativa questione.

    Art. 319 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 3 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1993 al 3 gennaio 1994. 5 parole tolte, 6 parole aggiunte in 2 capoversi.

Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazionetolto: , e aggiunto: e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice tolto: di aggiunto: in udienza.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto tolto: a domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio tolto: di conciliazione aggiunto: del giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art319 · fonte del testo

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