L'art. 319, primo comma, c.p.c., nella parte in cui statuisce che dinanzi al conciliatore in un comune sede di pretura, a differenza di quello di un comune che non lo sia, le parti non possono farsi rappresentare da persona diversa da un difensore tecnico, non viola gli artt. 3, primo comma, 24, primo (e secondo) comma, e 33, quinto comma, della Costituzione. Non sussiste violazione del principio di eguaglianza ne' sotto il profilo della diversità di trattamento, perché nulla vieta alle parti di rilasciare a chiunque il mandato sostanziale sufficiente a legalizzare la presenza personale del mandatario; ne' sotto il profilo della ragionevolezza, perché in un comune sede di pretura, a differenza di quello non sede di pretura, non è difficile rivolgersi a un procuratore legale, con una spesa proporzionata al modesto valore della causa. Neppure è violato l'art. 24, primo (e secondo) comma, Cost., perché sia chi compare di persona, sia chi si faccia rappresentare da un mandatario non qualificato innanzi al conciliatore, ben può procurarsi da un professionista forense consulenze, memorie e pareri da produrre in causa. Non essendo il mandatario non qualificato non esercente il patrocinio a titolo professionale è da escludere, infine, la violazione dell'art. 33, quinto comma, Cost., a prescindere dalla irrilevanza e contraddittorietà della relativa questione.
Art. 319 c.p.c.