Art. 319 c.p.c. — Costituzione delle parti

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[1]Davanti al conciliatore, fuori della sede di pretura, le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo al giudice il potere di ordinare la loro comparizione personale.

[2]Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a consentire alla conciliazione.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1993

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 447/2002

    Questione infondata
    12 novembre 2002

    La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 319, primo comma, del codice di procedura civile – sollevata in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede, in caso di proposizione alla prima udienza da parte del convenuto di domanda riconvenzionale o di richiesta di estensione del processo al terzo, la concedibilità all'attore costituito di un congruo termine per lo svolgimento della propria attività difensiva – va estesa anche all'art. 320 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di domanda riconvenzionale proposta dal convenuto alla prima udienza, il giudice fissi una nuova udienza.

    Art. 319 c.p.c. · Art. 320 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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  • Ordinanza n. 282/1998

    Questione inammissibile
    17 luglio 1998

    Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 319, primo comma, 318, primo comma, 645, primo comma, 638, primo comma, e 641, primo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice di pace di Stradella con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede dell…

    Art. 319 c.p.c. · Art. 318 c.p.c. · Art. 645 c.p.c. · Art. 638 c.p.c.

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  • Sentenza n. 118/1975

    Questione infondata
    21 maggio 1975

    L'art. 319, primo comma, c.p.c., nella parte in cui statuisce che dinanzi al conciliatore in un comune sede di pretura, a differenza di quello di un comune che non lo sia, le parti non possono farsi rappresentare da persona diversa da un difensore tecnico, non viola gli artt. 3, primo comma, 24, primo (e secondo) comma, e 33, quinto comma, della Costituzione. Non sussiste violazione del principio di eguaglianza ne' sotto il profilo della diversità di trattamento, perché nulla vieta alle parti di rilasciare a chiunque il mandato sostanziale sufficiente a legalizzare la presenza personale del mandatario; ne' sotto il profilo della ragionevolezza, perché in un comune sede di pretura, a differenza di quello non sede di pretura, non è difficile rivolgersi a un procuratore legale, con una spesa proporzionata al modesto valore della causa. Neppure è violato l'art. 24, primo (e secondo) comma, Cost., perché sia chi compare di persona, sia chi si faccia rappresentare da un mandatario non qualificato innanzi al conciliatore, ben può procurarsi da un professionista forense consulenze, memorie e pareri da produrre in causa. Non essendo il mandatario non qualificato non esercente il patrocinio a titolo professionale è da escludere, infine, la violazione dell'art. 33, quinto comma, Cost., a prescindere dalla irrilevanza e contraddittorietà della relativa questione.

    Art. 319 c.p.c.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art319 · fonte del testo

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