Art. 43 — Costituzione delle parti

L'articolo 319 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 319. (Costituzione delle parti) - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 316 con la relazione della notificazione, e quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice di udienza. Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto a domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio di conciliazione debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione".

Testo vigente dal 1 dicembre 1990

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1990-11-26;353~art43 · fonte del testo

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