Corte costituzionale

Sentenza n. 391/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/11/1994 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 del codice di

procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 12 gennaio 1993

(recte: 12 gennaio 1994) dal Tribunale di Firenze nel procedimento

civile vertente tra Cassani Giulio Cesare e la Syracuse University -

Syracuse in Italy Program, iscritta al n. 82 del registro ordinanze

1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11,

prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione di Cassani Giulio Cesare e della

Syracuse University - Syracuse in Italy Program nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1994 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Uditi l'avvocato Giorgio Bellotti per Cassani Giulio Cesare e

l'avvocato Mario Tonucci per la Syracuse University - Syracuse in

Italy Program e l'Avvocato dello Stato Antonino Freni per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Un cittadino statunitense aveva proposto al Pretore di

Firenze, quale giudice del lavoro, più domande, il cui presupposto

era costituito dall'accertamento della natura subordinata del

rapporto di lavoro da lui intrattenuto, in qualità di docente, con

la Syracuse University di Firenze, istituzione culturale con sede

legale nello stato di New York: rapporto svoltosi sulla base di un

contratto stipulato negli U.S.A.

Il Pretore aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del

giudice italiano, trattandosi di obbligazione sorta all'estero tra

cittadini stranieri, i quali avevano validamente derogato con patto

scritto ex art. 2 del codice di procedura civile alla giurisdizione

che l'art. 4, n. 2 del codice di procedura civile riconosce al

giudice italiano per tutte le obbligazioni da eseguirsi sul

territorio nazionale.

In sede di gravame, il Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa

il 12 gennaio 1993 (recte: 12 gennaio 1994), ha sollevato, in

riferimento agli artt. 35, 36, 37, e 38 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2 cod. proc. civ., "nella

parte in cui consente, attraverso la mediazione giurisdizionale del

giudice straniero, che abbiano esecuzione in Italia contratti di

lavoro il cui contenuto è contrario all'ordine pubblico di cui

all'art. 31 delle preleggi".

A parere del giudice a quo la volontà delle parti, determinando lo

Stato ove il processo avrà luogo, individuerebbe, "sia pure

indirettamente, anche la legge sostanziale che verrà applicata al

rapporto". E poiché, ai sensi dell' art. 31 delle disposizioni sulla

legge in generale, non possono avere effetto in Italia leggi

contrarie all'ordine pubblico, "non potrebbe trovare ingresso nel

nostro Paese, neppure attraverso la mediazione giurisdizionale

straniera", la legge di uno Stato estero che qualifichi una

prestazione lavorativa come autonoma, laddove l'opposta

qualificazione in termini di lavoro subordinato costituisca il

presupposto per l'applicazione di norme previdenziali e

infortunistiche.

Il Tribunale osserva, con riguardo al rapporto di lavoro, che, per

la presenza di numerose norme inderogabili, il "quantitativo di

diritto straniero importabile" nel nostro ordinamento sarebbe

"contingentato" per effetto del detto limite. Il rapporto di lavoro

è regolato soprattutto da fonti eteronome, indipendentemente ed

anche contro la volontà delle parti da cui trae origine, onde le

limitazioni di carattere pubblicistico non potrebbero "non estendersi

coerentemente al piano processuale attraverso cui quelle stesse

limitazioni potrebbero essere escluse".

Nella specie - sempre a detta del Tribunale remittente - non

potrebbe il giudice straniero, dovendo necessariamente applicare la

legge dello Stato di New York (che non contemplerebbe il limite

dell'art. 31), "valutare se il rapporto contenga elementi contrari

all'ordine pubblico italiano". Il Tribunale di Firenze ritiene quindi

che sussista un contrasto tra l'impugnato art. 2 cod proc. civ. e

l'art. 31 delle preleggi, che non sarebbe risolvibile accordando la

precedenza al momento della giurisdizione, in ragione della sua

logica priorità (come del resto deciso in altra occasione dallo

stesso giudice a quo), ma esclusivamente riducendo la portata

dell'una o dell'altra norma.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha eccepito

preliminarmente l'inammissibilità per irrilevanza della questione,

prospettata nell'eventualità che una possibile pronuncia del giudice

straniero dia esecuzione in Italia a contratti in ipotesi contrari

all'ordine pubblico.

Nel merito, l'Autorità intervenuta sostiene che l'ordinanza di

rimessione muove da un presupposto errato. In realtà, mentre l'art.

31 postula la giurisdizione italiana, introducendo come limite al

funzionamento del diritto privato internazionale, il generale

concetto di ordine pubblico (e rivolgendosi appunto al giudice

italiano), l'art. 2 impugnato sancisce una deroga alla giurisdizione

italiana e non implica necessariamente che il giudice straniero non

possa applicare la legge italiana.

3. - Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituite

entrambe le parti private. Il ricorrente in primo grado ha aderito

alle motivazioni dell'ordinanza di rimessione, mentre l'appellante ha

insistito sulla ontologica diversità delle due norme (artt. 2 cod.

proc. civ. e 31 preleggi), escludendo in nuce il contrasto tra la

norma impugnata e gli evocati parametri costituzionali. A parere

della Syracuse University - che eccepisce anche l'inammissibilità

per omessa motivazione circa l'asserita violazione degli artt. 35,

36, 37 e 38 della Costituzione - la scelta della giurisdizione non

determina (neppure indirettamente) anche la scelta della legge

sostanziale. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Firenze dubita della legittimità

costituzionale dell'art. 2 del codice di procedura civile, in quanto

consentirebbe, attraverso la mediazione giurisdizionale del giudice

straniero, che abbiano esecuzione in Italia contratti di lavoro dal

contenuto contrario all'ordine pubblico di cui all'art. 31 delle

disposizioni sulla legge in generale.

Sostiene in particolare il giudice remittente che l'articolo 2

cod. proc. civ. - a norma del quale la giurisdizione italiana può

essere convenzionalmente derogata per le obbligazioni tra stranieri o

tra uno straniero e un cittadino non residente né domiciliato nella

Repubblica, purché la deroga risulti da atto scritto - e l'art. 31

delle disposizioni sulla legge in generale - a stregua del quale in

nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti

e gli atti di qualunque istituzione o ente, così come le private

disposizioni e convenzioni possono avere effetto nel territorio del

nostro Stato - appaiono confliggenti fra di loro. L'ultima norma

citata, infatti, impedisce che si travalichino le limitazioni

all'autonomia negoziale delle parti, nella specie quelle di valore

costituzionale poste dalla legislazione in tema di obbligazioni

lavoristiche. Ma l'art. 2 cod. proc. civ., che facoltizza la deroga

alla giurisdizione, si estende, per consolidata giurisprudenza, anche

a tali obbligazioni; e dunque il ricorso ad esso, nell'àmbito delle

controversie di lavoro, consentirebbe di eludere il divieto posto

dall'altra norma, atteso che la scelta della giurisdizione determina

nello stesso tempo, sia pure indirettamente, anche la legge

sostanziale applicabile, la quale può in ipotesi regolare il

rapporto di lavoro in modo meno favorevole per il lavoratore. Donde

il dubbio espresso sulla legittimità costituzionale dell'articolo

medesimo.

2. - La questione è inammissibile.

La violazione dei parametri costituzionali viene denunziata dal

Tribunale di Firenze sulla base di una duplice ipotesi: che la lex

causae coincida con la lex fori e che dall'applicazione della prima

scaturisca una decisione contraria all'ordine pubblico (la cui

efficacia nel nostro ordinamento resterebbe peraltro esclusa ex art.

797, n. 7 cod. proc. civ.). La prospettazione appare dunque legata a

mere eventualità, che rendono evidente il difetto di una rilevanza

attuale della questione. Infatti la legge che le parti intendono far

applicare ben potrebbe essere quella del luogo in cui il rapporto si

svolge; ed inoltre, non può dirsi a priori che il giudice straniero,

sia pure applicando la propria legge, pervenga a conclusioni

contrastanti con il limite dell'ordine pubblico di cui all'art. 31

delle disposizioni sulla legge in generale. Conclusioni, che comunque

non possono considerarsi quale effetto necessario dell'art. 2 cod.

proc. civ., la cui portata normativa si esaurisce sul piano

processuale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'articolo 2 del codice di procedura civile sollevata dal

Tribunale di Firenze in relazione agli articoli 35, 36, 37 e 38 della

Costituzione con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 novembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:391 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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