Art. 120 c.p.c. — Pubblicità della sentenza

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 4 luglio 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Nei casi in cui la pubblicita' della decisione di merito puo' contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, puo' ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o piu' giornali da lui designati.

[2]Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, puo' procedervi la parte a favore della quale e' stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 luglio 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art120 · fonte del testo

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