Art. 92 c.g.c. — Rinvii dell'udienza

[1]1. L'udienza di discussione della causa ha luogo in un unico giorno e, se necessario, e' aggiornata ad una udienza immediatamente successiva.

[2]2. Il presidente, di ufficio in caso di impedimento organizzativo, ovvero su motivata istanza di parte e sentito il pubblico ministero, puo' rinviarla ad altra data.

[3]3. Il rinvio e' disposto con ordinanza a verbale o con decreto.

[4]4. Se il rinvio e' disposto d'ufficio prima della data di udienza, di esso e' data comunque preventiva comunicazione al pubblico ministero e alle parti, a cura della segreteria della sezione.

[5]5. Il rinvio deliberato a verbale e' considerato noto alle parti presenti e a quelle che dovevano comparire.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art92 · fonte del testo

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