Codice di giustizia contabile

Art. 82 c.g.c. — Ritenuta cautelare

[1]1. Qualora l'amministrazione o l'ente danneggiati abbiano, ((in virtu' di sentenza di condanna passata in giudicato per responsabilita' amministrativa)), ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni o enti, possono richiedere la sospensione del pagamento; questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.

[2]2. Avverso il provvedimento di ritenuta e' ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla Parte V.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 2 parole tolte, 1 parola aggiunta.

1. Qualora l'amministrazione o l'ente danneggiati abbiano, in virtu' di sentenza tolto: definitiva di condanna passata in giudicato per responsabilita' tolto: erariale aggiunto: amministrativa, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni o enti, possono richiedere la sospensione del pagamento; questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art82 · fonte del testo

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