Art. 65 c.g.c. — Nullità degli atti istruttori del pubblico ministero
1. La omessa o apparente motivazione dei provvedimenti istruttori del pubblico ministero ((, ove espressamente prevista,)) ovvero l'audizione assunta in violazione dell'articolo 60, comma 4, ((secondo periodo,)) costituiscono causa di nullita' dell'atto istruttorio e delle operazioni conseguenti.
Testo vigente dal 31 ottobre 2019
