Codice di giustizia contabile

Art. 28 c.g.c. — Patrocinio

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. Leggi il testo vigente →

[1]1. Nei giudizi davanti alla Corte dei conti e' obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge.

[2]2. Per i giudizi dinanzi alle sezioni di appello e alle sezioni riunite e' obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel luogo in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazione e le notificazioni; in mancanza, l'elezione si presume fatta presso la segreteria del giudice adito.

[3]3. L'avvocato puo' compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

[4]4. In ogni caso non puo' compiere atti che importano disposizione del diritto controverso, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

[5]5. La procura puo' essere sempre revocata e l'avvocato puo' sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte, finche' non sia avvenuta la sostituzione dell'avvocato.

[6]6. La parte puo' farsi assistere da uno o piu' avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.

[7]7. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di avvocato con procura presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

Testo in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art28 · fonte del testo

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