Codice di giustizia contabile

Art. 28 c.g.c. — Patrocinio

[1]1. Nei giudizi davanti alla Corte dei conti e' obbligatorio il patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge.

[2]((2. Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite e' obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di costituzione e risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni; in mancanza, la parte si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del giudice adito.))

[3]3. L'avvocato puo' compiere e ricevere, nell'interesse della parte, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati.

[4]4. In ogni caso non puo' compiere atti che importano disposizione del diritto controverso, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.

[5]5. La procura puo' essere sempre revocata e l'avvocato puo' sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte, finche' non sia avvenuta la sostituzione dell'avvocato.

[6]6. La parte puo' farsi assistere da uno o piu' avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.

[7]7. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la qualita' necessaria per esercitare l'ufficio di avvocato con procura presso il giudice adito, puo' stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2019

Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019. 9 parole tolte, 16 parole aggiunte.

2. Per i giudizi tolto: dinanzi alle sezioni aggiunto: davanti alle sezioni giurisdizionali di appello e alle sezioni riunite e' obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori. Nei ricorsi, negli appelli e nelle comparse di aggiunto: costituzione e risposta deve essere fatta elezione di domicilio nel tolto: luogo aggiunto: comune in cui ha sede il giudice adito, ovvero indicato un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le tolto: comunicazione aggiunto: comunicazioni e le notificazioni; in mancanza, tolto: l'elezione si presume fatta aggiunto: la parte si intende domiciliata, ad ogni effetto, presso la segreteria del giudice adito.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art28 · fonte del testo

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