Art. 212 c.g.c. — Titolo esecutivo

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023. Leggi il testo vigente →

[1]((1. Le decisioni definitive di condanna, l'ordinanza esecutiva emessa ai sensi dell'articolo 132, comma 3, e i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 134, comma 4, formati in copia attestata conforme all'originale, valgono come titolo per l'esecuzione forzata per la parte a favore della quale e' stato pronunciato il provvedimento o per i suoi successori.

[2]2. Il rilascio della copia attestata conforme all'originale alle amministrazioni interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionale.)) 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

6

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 ottobre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 31 ottobre 2019 al 18 ottobre 2022. 217 parole tolte, 23 parole aggiunte in 5 capoversi.

1. Le decisioni definitive di condanna, l'ordinanza esecutiva emessa ai sensi dell'articolo 132, comma 3, e i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 134, comma 4, tolto: per valere aggiunto: formati in copia attestata conforme all'originale, valgono come titolo per l'esecuzione forzatatolto: , sono muniti della formula esecutiva.

tolto: 2. La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione "Repubblica italiana - In nome della legge" e nell'apposizione da parte del dirigente della segreteria della sezione giurisdizionale, o del funzionario all'uopo delegato, sulla copia del provvedimento della formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti".

tolto: 3. La spedizione del titolo in forma esecutiva puo' farsi soltanto a ciascuna delle parti a favore delle quali aggiunto: per la parte a favore della quale e' stato pronunciato il provvedimentotolto: . aggiunto: o per i suoi successori.

aggiunto: 2. Il rilascio della copia tolto: in forma esecutiva aggiunto: attestata conforme all'originale alle amministrazioni interessate avviene d'ufficio, da parte della segreteria della sezione giurisdizionaletolto: , per il tramite del pubblico ministero, al quale le stesse si rivolgono indicando il numero di copie conformi necessarie all'esecuzione del provvedimento. 4. Non puo' spedirsi senza giusto motivo piu' di una copia in forma esecutiva a favore dell'ufficio del pubblico ministero. Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata con motivata istanza al presidente della sezione, che provvede con decreto; la richiesta nell'interesse dell'amministrazione e' fatta per il tramite del pubblico ministero.

tolto: 5. Il dirigente della segreteria della sezione o il funzionario delegato che contravviene alle disposizioni del presente articolo e' condannato a una pena pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro, con decreto del presidente della sezione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art212 · fonte del testo

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